C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 283 del 23/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FONTE MERAVIGLIOSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE NERI RICCARDO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.245 LND DEL 31/01/2024 (Gara: OTTAVIA – FONTE MERAVIGLIOSA del 28/01/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FONTE MERAVIGLIOSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE NERI RICCARDO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.245 LND DEL 31/01/2024 (Gara: OTTAVIA – FONTE MERAVIGLIOSA del 28/01/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.245 del 31.01.2024 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della Ac Fonte Meravigliosa, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce la sussistenza della congrua applicazione dell’art. 36 comma , lett. a e lett. b del CGS poiché l’allenatore Sig. Neri Riccardo della Soc. A.C. Fonte Meravigliosa rivolgeva frasi offensive ed irriguardose all’arbitro e alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava le ingiurie da fuori il recinto di gioco, dunque la condotta irriguardosa ed antisportiva, poiché lontana dal puro agonismo sportivo ricompreso nella dinamica di gioco, che racchiude una forte valenza violenta, consistente in attacchi personali lesivi della dignità morale dell’ufficiale di gara e non un mero dissenso, ma una palese mancanza di riguardo verso la persona a cui sono destinate oltrepassando così i limiti del diritto di critica. In virtù dei fatti così come riportati dal referto arbitrale, la scrivente Corte lo rileva ulteriormente in questa decisione, il comportamento dei dirigenti ed allenatori delle società di calcio si sostanziano in comportamenti positivi ossia le società sono tenute ad adottare comportamenti proattivi atti ad assicurare la libertà di manifestazione del pensiero e non attacchi personali lesivi della dignità morale delle persone offese quali urla minacce ed ingiurie rivolte in direzione dell’arbitro indice di esempio di comportamento antisportivo. Pertanto, il legislatore federale con tale norma ha previsto con elevato grado di determinatezza la sanzione disciplinare irrogabile senza alcun margine di discrezionalità alla luce della negativa influenza che tali fatti hanno avuto sullo svolgimento della gara. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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