C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 284 del 23/02/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. STEFANO BERARDI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ ALTO LAZIO A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL’ART. 47, COMMI 1 E 3, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DALL’ART. 39, LETT. E), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA SOCIETÀ ALTO LAZIO A.S.D. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 220 del 12/01/2024

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. STEFANO BERARDI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ ALTO LAZIO A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL’ART. 47, COMMI 1 E 3, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DALL’ART. 39, LETT. E), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA SOCIETÀ ALTO LAZIO A.S.D. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 220 del 12/01/2024

A seguito della segnalazione del Comitato Regionale Lazio sulla gara Piazza Tevere – Alto Lazio del 28.5.2023, valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che società Alto Lazio A.S.D. avesse omesso, nel corso della stagione sportiva 2022 - 2023, di tesserare ed attribuire il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato di Seconda Categoria ad un tecnico abilitato. Con nota del 26 ottobre 2023 questo Tribunale Federale Territoriale rilevava come la notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, nonché quella del successivo atto di deferimento, fosse stata effettuata per mero errore materiale ad un indirizzo pec non riconducibile alla società A.S.D. Alto Lazio. Il Giudice Federale, pertanto, rimetteva gli atti alla Procura Federale fine di consentire la rinotifica presso il corretto indirizzo pec di tale società. Effettuati tali incombenti, per i motivi suindicati la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Stefano Berardi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Alto Lazio A.S.D. per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 47, commi 1 e 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39, lett. E), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché la società Alto Lazio A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 C.G.S.. All’udienza del 11 gennaio 2024 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Giulia Conti mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto Stefano Berardi fosse sanzionato con sei mesi di inibizione e la società Alto Lazio A.S.D. con euro 500,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e in particolare dalle dichiarazioni ammissive dei tesserati della Alto Lazio A.S.D., da cui consegue anche la responsabilità diretta della società. Il sig. Berardi, pertanto, merita di essere sanzionato nella misura richiesta della Procura Federale ritenuta congrua in relazione sia al materiale svolgersi degli eventi sia al disvalore della condotta tenuta, mentre quella a carico della società Alto Lazio A.S.D. deve essere leggermente ridotta. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Berardi Stefano, mesi 6 di inibizione; - Alto Lazio A.S.D., euro 300,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

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