C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 300 del 08/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NOVAROMA 2020, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 150,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.37 LND DEL 7/12/2023 (Gara: ATLETICO TORRE MAURA – NOVAROMA 2020 del 2/12/2023 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NOVAROMA 2020, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 150,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.37 LND DEL 7/12/2023 (Gara: ATLETICO TORRE MAURA – NOVAROMA 2020 del 2/12/2023 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024

Con rituale reclamo, la società Novaroma 2020 ha impugnato il provvedimento di perdita della gara e l’ammenda di € 150,00 sostenendo che, al contrario di quanto rilevato dal Giudice Sportivo, i propri calciatori si fossero solo difesi dall’aggressione dei tesserati avversari e che i propri tifosi non avessero partecipato all’invasione di campo, essendo sugli spalti solo tre genitori. Veniva ascoltata la società ritualmente convocata che reiterava le proprie doglianze e chiedeva quindi l’annullamento delle sanzioni. Sentito l’arbitro in sede di supplemento di rapporto, questi confermava che dopo un diverbio tra due calciatori si era scatenata una rissa generalizzata tra i calciatori in campo di entrambe le squadre e che a questa zuffa partecipavano i sostenitori di entrambe le tifoserie che invadevano il campo; tra questi vi erano anche una ventina di tifosi della Novaroma 2020 ed egli, pertanto, sospendeva la gara. Tanto sopra, rilevato che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” è evidente come la mancata conclusione della partita sia da addebitarsi a entrambe le società i cui calciatori e sostenitori ne hanno causato la sospensione. Anche l’ammenda per il comportamento dei tifosi a carico della reclamante deve essere confermata. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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