C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 300 del 08/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROMA TEAM SPORT QUEENS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALAI MATTIA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.205 LND DEL 4/01/2024 (Gara: S.PAOLO OSTIENSE – ROMA TEAM SPORT QUEENS del 20/12/2023 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROMA TEAM SPORT QUEENS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALAI MATTIA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.205 LND DEL 4/01/2024 (Gara: S.PAOLO OSTIENSE – ROMA TEAM SPORT QUEENS del 20/12/2023 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024

Con delibera pubblicata il 04/01/2024 sul C.U. n. 205 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara del 20/12/2023 tra S.PAOLO OSTIENSE – ROMA TEAM SPORT QUEENS – Campionato Regionale Under 18 - irrogava le seguenti sanzioni: ammenda di euro 250,00 alla ROMA TEAM SPORT QUEENS “[..] Perché propri tesserati non identificati arrecavano danni alla panchina loro assegnata. Si fà obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. Nel lasciare l'impianto sportivo l'arbitro veniva insultato e minacciato da sostenitori della società. [..]”; squalifica per cinque gare effettive al calciatore non espulso PALAI MATTIA “[..] perché a fine gara nell'area antistante gli spogliatoi, avvicinava l'arbitro con particolare vigoria rivolgendo espressioni offensive e minacciose. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS “[..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da relativo preannuncio, la ROMA TEAM SPORT QUEENS impugnava la sopracitata decisione del Giudice Sportivo chiedendone la integrale riforma in misura meno afflittiva, deducendo che: in merito ai riferiti danni alla panchina, la stessa risultava già danneggiata prima dell’assegnazione alla squadra ROMA TEAM SPORT QUEENS ed inoltre non sussisterebbero prove per ricondurre gli autori dei danneggiamenti ai propri tesserati ; con riferimento agli insulti proferiti nei riguardi dell’arbitro, non sussisterebbero prove per identificare gli autori nei sostenitori della ROMA TEAM SPORT QUEENS; in riferimento alle cinque gare di squalifica irrogate al calciatore PALAI MATTIA, la sanzione risulterebbe eccessivamente severa, atteso che il giocatore si sarebbe limitato a contestare una decisione adottata dal direttore di gara reclamando un rigore non concesso, “applaudendolo”, ma comunque senza proferire frasi minacciose od offensive. La reclamante presentava richiesta di audizione. All’udienza del giorno 25/01/2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. Per la società reclamante erano presenti i Sigg.ri Cristiano Reali e Riccio Giuseppe, i quali ribadivano le argomentazioni spiegate nell’atto di reclamo in ordine alla eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate tanto alla società che al calciatore, chiedendone, pertanto, la riforma in misura meno afflittiva. Ad avviso della Corte il reclamo è fondato nei termini e nei limiti appresso indicati. Con riferimento agli insulti e alle minacce ricevuti dall’arbitro da alcuni sostenitori al termine della gara, il referto arbitrale (come noto avente forza fidefacente ai sensi dell’art. 61 CGS) è chiaro nell’indicare i sostenitori della ROMA TEAM SPORT QUEENS quali autori dei siffatti comportamenti (peraltro, per il genere di competizioni come quella di cui trattasi, inquadrare i sostenitori dell’una e dell’altra squadra risulta un’operazione solitamente agevole, atteso il numero di presenti alle gare). Per tali fatti, pertanto, ad avviso della Corte sussiste la responsabilità della società ai sensi dell’art. 6 CGS. Con riferimento al danneggiamento della panchina assegnata alla odierna reclamante, invece, osserva il Decidente come dall’analisi del referto arbitrale si evinca che detti danni erano stati meramente segnalati, e solo a fine gara, dal dirigente di casa all’arbitro. Il direttore di gara, invero, si è limitato a riportare nel proprio rapporto quanto riferitogli dal dirigente di casa senza, tuttavia, indicare se egli stesso avesse riscontrato direttamente ed in prima persona quali fossero le effettive condizioni della panchina all’inizio e al termine della partita, tantomeno riportare fatti di danneggiamento posti in essere dai tesserati della ROMA TEAM SPORT QUEENS dallo stesso direttamente percepiti e colti, onde poter poi attribuire eventuali responsabilità per i danni riportati al bene alla squadra cui la panchina era stata assegnata: “[..] a fine gara il dirigente di casa mi faceva presente che la panchina riservata agli ospiti era stata danneggiata con diversi colpi e riportava la rottura di numero tre pezzi di plastica. [..]”. Per tali ragioni, quindi, la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado alla società ROMA TEAM SPORT QUEENS merita di essere riformata in misura meno afflittiva. Da ultimo, riguardo alla sanzione irrogata al calciatore PALAI MATTIA, dal referto arbitrale si evince come lo stesso a fine gara si fosse avvicinato all’arbitro rivolgendosi nei suoi riguardi con un’espressione senz’altro offensiva: “[..] “ PEZZO DI MERDA COGLIONE “ [..]”. Ciò posto, tenuto conto che il giocatore non era stato espulso anteriormente al suesposto episodio (l’arbitro lo considerava espulso, invero, solo a seguito della frase offensiva ricevuta), la Corte ritiene irrogabile al calciatore la sanzione minima prevista dall’art. 36 c.1 lett. a), come novellato (inasprendo le relative sanzioni) con CU n. 165/A della FIGC pubblicato in data 20 aprile 2023, che così testualmente dispone: “ [..] 1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; [..]”. Per tali ragioni, quindi, anche la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado al giocatore PALAI MATTIA merita di essere lievemente riformata in misura meno afflittiva. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 100,00 e la squalifica a carico del calciatore Palai Mattia a 4 gare. Il contributo va restituito.

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