C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 300 del 08/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTA DI FIUGGI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BONANNI DAVIDE FINO AL 21/12/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.196 LND DEL 21/12/2023 (Gara: CITTA DI FIUGGI – OMNIA CECCANO ACADEMY del 16/12/2023 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTA DI FIUGGI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BONANNI DAVIDE FINO AL 21/12/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.196 LND DEL 21/12/2023 (Gara: CITTA DI FIUGGI – OMNIA CECCANO ACADEMY del 16/12/2023 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024
Con reclamo depositato a questa Corte Sportiva, la società Città di Fiuggi ha impugnato i provvedimenti di perdita della gara e della squalifica al proprio calciatore Davide Bonanni, sostenendo che non vi erano i motivi per condurre a una fine anticipata dell’incontro e che il proprio calciatore non avesse colpito con un pugno l’arbitro ma gli avesse solo toccato la mano. Veniva ascoltata la società che ribadiva quanto esposto nel gravame, richiedendo l’annullamento e la riduzione delle due sanzioni rispettivamente impugnate. Sentito l’arbitro in sede di supplemento di rapporto, questi confermava che dopo l’espulsione di un calciatore della Città di Fiuggi, il compagno di squadra Davide Bonanni gli si avvicinava e, dopo averlo ingiuriato, gli sferrava un pungo sulla pancia. Il direttore di gara riusciva comunque a riprendere l’incontro ma, a seguito di un’altra espulsione di un tesserato della reclamante, riteneva non vi fossero più le condizioni per portare a termine la gara e la sospendeva. Preliminarmente occorre rilevare che l’art.76 C.G.S. prevede che il preannuncio e il reclamo debbano entrambi essere inviati alla controparte quando il gravame ha oggetto la regolarità di una gara. Nel caso di specie non risulta che la società Semprevisa abbia spedito il reclamo alla società Omnia Ceccano Academy e pertanto la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, risultando precluso a questa Corte Sportiva lo scrutinio nel merito della sanzione della perdita della gara. Per quanto attiene la squalifica del calciatore Davide Bonanni, alla luce del referto e del supplemento del direttore di gara che “fanno piena prova circa i fatti accaduti” ai sensi dell’art. 61 C.G.S, risulta che lo stesso si sia reso colpevole di atto di violenza nei confronti dell’arbitro e pertanto lo stesso merita di essere sanzionato. Alla luce della normativa endofederale nonché del materiale svolgersi dei fatti, tuttavia, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo può essere lievemente ridotta alla misura stabilita nel dispositivo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Bonanni Davide al 30/09/2025. Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, in relazione al provvedimento di perdita della gara, ai sensi dell’art.76 comma 3 del C.G.S.. Il contributo va restituito.
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