CORTE C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 300 del 08/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIS SGURGOLA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TROISE ALESSANDRO FINO AL 26/08/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.214 LND DEL 11/01/2024 (Gara: ACCADEMIA FROSINONE SCSRL – VIS SGURGOLA CALCIO del 7/01/2024 – Campionato
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIS SGURGOLA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TROISE ALESSANDRO FINO AL 26/08/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.214 LND DEL 11/01/2024 (Gara: ACCADEMIA FROSINONE SCSRL – VIS SGURGOLA CALCIO del 7/01/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024
La Corte d’Appello Territoriale, letto il reclamo e visto il Comunicato Ufficiale n.241 del 11.01.2024 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di accogliere parzialmente il reclamo della Vis Sgurgola Calcio in relazione alla squalifica a carico del proprio tesserato Alessandro Troise, riducendo la squalifica a carico del ricorrente calciatore nella misura equamente rapportata all’effettiva gravità e svolgimento dei fatti in esame, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce la sussistenza di una condotta gravemente irriguardosa ed irrispettosa, simbolo di un comportamento antisportivo nei confronti dell’arbitro, tali condotte sono certamente reprensibili ma non nei termini in cui sono state refertate, in quanto sicuramente antisportiva, ma non violenta; inoltre non vi e stata dallo stesso reiterazione della condotta violenta nei confronti dell’arbitro, come dallo stesso confermato innanzi alla scrivete Corte. Rispetto all’occorso, appare pertanto confacente al caso di specie rimodulare ex art. 36, comma 1, lett. A del C.G.S. l’entità della sanzione e per l’effetto la stessa va ridotta fissando il termine finale della squalifica al 31.05.2024. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Troise Alessandro al 31/05/2024.
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