C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 300 del 08/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO TORRENOVA 1986, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MOCELLIN MASSIMILIANO FINO AL 22/03/2024 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BRUSCHI SIMONE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.122 SGS DEL 25/01/2024 (Gara: ATLETICO TORRENOVA 1986 – ATLETICO LARIANO del 21/01/2024 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO TORRENOVA 1986, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MOCELLIN MASSIMILIANO FINO AL 22/03/2024 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BRUSCHI SIMONE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.122 SGS DEL 25/01/2024 (Gara: ATLETICO TORRENOVA 1986 – ATLETICO LARIANO del 21/01/2024 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024
Con rituale reclamo, la società Atletico Torrenova 1986 ha impugnato i provvedimenti sanzionatori in epigrafe a carico del dirigente Massimiliano Mocellin e del tecnico Simone Bruschi, sostenendo che gli stessi non avessero mai ingiuriato l’arbitro e che gli scambi dialettici avuti rimanevano nei limiti della continenza. Ascoltata la reclamante in sede di audizione, la stessa insisteva per l’accoglimento del gravame chiedendo una riduzione delle sanzioni impugnate. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta dei tesserati della società Atletico Torrenova 1986. Il dirigente Massimiliano Mocellin, infatti, ingiuriava più volte l’arbitro definendolo inoltre “ritardato”. La sanzione appare dunque congrua alla luce dell’art. 36, comma 2, lett. a). Per quanto attiene il tecnico Simone Bruschi, lo stesso dopo esser entrato indebitamente sul terreno di gioco ingiuriava pesantemente l’arbitro e a fine gara rientrava nuovamente in campo intimando ai propri giocatori di non dare la mano al direttore di gara. Il comportamento tenuto, quindi, appare assolutamente meritevole di sanzione, la cui entità tuttavia deve essere aggravata atteso che, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte Sportiva, si tratta di plurimi episodi ingiuriosi nei confronti del direttore di gara tenuti davanti a calciatori del settore giovanile. In ciò il tecnico Simone Bruschi ha contravvenuto ai principi sportivi che impongono all’allenatore di curare la crescita dei giovani calciatori disciplinando anche la loro condotta morale e ha anzi dato loro pessimo esempio. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo, e di comminare all’allenatore Bruschi Simone la squalifica per 6 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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