C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 300 del 08/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CURZIETTI GABRIELE, GABANO LORENZO, PANZETTI ALBERTO, QUARESIMA ALESSIO E SCAFFIDI GIUSEPPE PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.86 SGS DEL 1/02/2024 (Gara: D.PINO PUGLISI NETTUNO II – PONTINIA del 28/01/2024 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CURZIETTI GABRIELE, GABANO LORENZO, PANZETTI ALBERTO, QUARESIMA ALESSIO E SCAFFIDI GIUSEPPE PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.86 SGS DEL 1/02/2024 (Gara: D.PINO PUGLISI NETTUNO II – PONTINIA del 28/01/2024 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Don Pino Puglisi Nettuno II ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva comminato la squalifica di tre giornate effettive di gara ai calciatori elencati in epigrafe. Sostiene l’appellante che quanto riportato nel referto di gara non trovi corrispondenza nella realtà in quanto i calciatori squalificati, sanzionati per aver partecipato ad una rissa al termine della gara con avversari, non avrebbero in realtà fatto nulla, ad eccezione del calciatore Quaresima che si era confrontato con un avversario ma solo con una spinta. Evidenzia come al termine della gara ci sia stato un parapiglia tra calciatori limitatosi a qualche spinta e che l’Arbitro nulla ha visto e nulla poteva vedere e la compilazione del referto sarebbe stata suggerita dal padre del direttore di gara presente in tribuna. Il reclamo è solo parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione. Non vi è discussione che al termine della gara vi sia stato un parapiglia a cui hanno partecipato calciatori di entrambe le squadre; la stessa reclamante lo ammette nel suo reclamo. Dalla lettura del referto si può ricavare che il parapiglia non si è limitato a spintoni, insulti e minacce ma è sconfinato anche in calci e pugni che si sono reciprocamente indirizzati i contendenti e che sono stati riportati dall’Arbitro con sufficiente precisione individuando alcuni contendenti più facinorosi di altri con specifici addebiti. Non vi è motivo di dubitare di quanto riportato nel rapporto né vi sono elementi per vincere la presunzione di prova privilegiata che il regolamento gli attribuisce. Ciò non di meno la sanzione irrogata, in base agli specifici addebiti, può essere lievemente ridimensionata nei termini di cui al dispositivo, considerando che non si sono verificate lesioni e che il confronto tra calciatori è stato repentino e di breve durata. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Curzietti Gabriele, Gabano Lorenzo, Panzetti Alberto, Quaresima Alessio e Scaffidi Giuseppe a 2 gare. Il contributo va restituito.

 

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