C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 300 del 08/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FALASCHELAVINIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00, SQUALIFICA DEL CAMPO PER N.1 GARA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MINNOCCI ANGELO FINO AL 31/08/2024, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PANICCI GILDALDO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NERONI MARCELLO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 LND DEL 7/02/2024 (Gara: FALASCHELAVINIO – CECCANO CALCIO 1920 del 4/02/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FALASCHELAVINIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00, SQUALIFICA DEL CAMPO PER N.1 GARA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MINNOCCI ANGELO FINO AL 31/08/2024, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PANICCI GILDALDO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NERONI MARCELLO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 LND DEL 7/02/2024 (Gara: FALASCHELAVINIO – CECCANO CALCIO 1920 del 4/02/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

 La società Falasche Lavinio ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva irrogato le sanzioni di cui all’epigrafe. Va preliminarmente rilevato che, per quanto attiene alle sanzioni della squalifica del campo di gioco per una gara, della squalifica a carico dell’allenatore Paniccia per quattro gare e del calciatore Neroni per due gare il reclamo è inammissibile in quanto le sanzioni, nella misura irrogata, sono inferiori al minimo reclamabile dettate dall’articolo 137 comma 3 del CGS. Per quanto attiene invece alle sanzioni dell’ammenda alla società ed al dirigente Minnocci il reclamo può essere parzialmente accolto. Infatti, sia nell’uno che nell’altro caso, appaiono eccessive rispetto agli addebiti, in quanto l’ammenda va vista in uno con la squalifica del campo di gioco che, seppur non reclamabile, è sicuramente già molto afflittiva per la società, per quanto attiene al dirigente, pur essendo il comportamento assai scorretto ed inurbano, non ha mai travalicato in gesti di tentata violenza e vanno quindi applicati i canoni usualmente adottati dalla Corte di fronte a comportamenti di tal genere. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 400,00 e l’inibizione a carico del dirigente Minnocci Angelo al 30/06/2024. Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, in relazione alle rimanenti decisioni impugnate, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va restituito.

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