C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 300 del 08/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TIVOLI CALCIO 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO PER N.1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.235 LND DEL 25/01/2024 (Gara: VILLALBA OCRES MOCA 1952 – TIVOLI CALCIO 1919 del 21/01/2024 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TIVOLI CALCIO 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO PER N.1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.235 LND DEL 25/01/2024 (Gara: VILLALBA OCRES MOCA 1952 – TIVOLI CALCIO 1919 del 21/01/2024 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

Con rituale reclamo, la società Tivoli Calcio 1919 ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo in epigrafe, sostenendo che le circostanze descritte all’uscita dell’arbitro dall’impianto di gara non fossero riconducibili a propri sostenitori né che era certa l’identificazione di uno dei partecipanti agli eventi come un proprio tesserato. Veniva ascoltata la società che ribadiva quanto esposto nel gravame, richiedendo l’annullamento e la riduzione delle due sanzioni impugnate. Preliminarmente occorre rilevare che risultano inammissibili le censure svolte in relazione al provvedimento di squalifica del campo poiché l’art. 137, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della “squalifica del campo di gioco per una giornata di gara”. Per quanto attiene la sanzione dell’ammenda, questa Corte Sportiva ritiene, invece, che debba essere svolto un supplemento istruttorio da demandarsi alla Procura Federale. A ben vedere, infatti, i fatti descritti dal direttore di gara nel referto e della denuncia querela da egli presentata presso la stazione dei Carabinieri di Roma “Piazza Dante” appaiano estremamente gravi e devono essere adeguatamente investigati nella loro compiutezza. La Procura Federale dovrà quindi investigare l’effettivo svolgersi degli eventi, accertare che l’autore del tentativo di investimento del direttore di gara dopo che questi era uscito dall’impianto sportivo al termine della gara sia effettivamente un sostenitore della Tivoli Calcio 1919 e identificare il ragazzo che avrebbe impedito al direttore di gara di fotografare la targa dell’autovettura, atteso che egli lo riconduce a un tesserato della società reclamante. Per far ciò, infatti, la Procura Federale ben potrà non solo ascoltare l’arbitro ma anche altri soggetti presenti nonché richiedere gli atti alla Procura della Repubblica competente attesa l’iscrizione di un procedimento penale, con possibilità preclusa a questo Organo di Giustizia Sportivo. Il tutto ovviamente restando nella facoltà della Procura Federale verificare la presenza di infrazioni di competenza del Giudice Federale. Solo all’esito degli accertamenti suindicati, il reclamo della società Tivoli Calcio 1919 potrà essere deciso nel merito; nelle more, deve essere disposta la sospensione dell’esecuzione dell’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica del campo per n.1 gara, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di sospende la sanzione nel resto, trasmettendo altresì gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazioni.

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