C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 300 del 08/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ RIANO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE USHE JUXHIN FINO AL 8/03/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.249 LND DEL 2/02/2024 (Gara: SORIANESE – RIANO CALCIO del 31/01/2024 – Coppa Italia Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ RIANO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE USHE JUXHIN FINO AL 8/03/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.249 LND DEL 2/02/2024 (Gara: SORIANESE – RIANO CALCIO del 31/01/2024 – Coppa Italia Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

Con rituale reclamo, la società Riano Calcio impugnava la squalifica del calciatore Juxhin Ushe, sostenendo che lo stesso avesse protestato con l’arbitro ma nei limiti dell’educazione e che comunque la sanzione era da scontare in coppa e non in campionato. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante. Il sig. Juxhin Ushe, infatti, risulta essere stato espulso per doppia ammonizione e, al termine della gara, aver ingiuriato gli Ufficiali di gara. A riguardo, l’art. 36, comma 1, lett. a) punisce la condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara con la squalifica minima “per 4 giornate o a tempo determinato”. Tuttavia la squalifica a tempo risulta essere più afflittiva di quella a giornate, perché impedisce la partecipazione non solo alle gare della competizione in cui è stata presa, ma in ogni ambito, ivi inclusa l’eventuale convocazione in rappresentative, e pertanto deve essere leggermente ridimensionata come da dispositivo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Ushe Juxhin al 23/02/2024. Il contributo va restituito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it