C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 300 del 08/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ EUR TORRINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.245 LND DEL 31/01/2024 (Gara: ZENA MONTECELIO – EUR TORRINO del 7/01/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ EUR TORRINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.245 LND DEL 31/01/2024 (Gara: ZENA MONTECELIO – EUR TORRINO del 7/01/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

La società Eur Torrino ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo competente che aveva irrogato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara e le sanzioni accessorie, per aver fatto partecipare all’incontro in epigrafe un calciatore in corso di squalifica. Nel gravame l’appellante deduce che il reclamo di prime cure inoltrato dalla controparte sarebbe stato inammissibile in quanto non accompagnato dall’invio delle motivazioni anche alla reclamante, controparte necessaria nel procedimento; nel merito afferma che il calciatore in corso di squalifica non sarebbe stato sanzionato nel comunicato ufficiale, pur essendo in corso in un’espulsione, e che al suo posto sarebbe stato inserito tra i calciatori squalificati altro tesserato. Afferma di aver tentato di far rettificare l’errore senza però riuscire a mettersi in contatto con il Comitato e di essersi quindi attenuta a quanto riportato nel comunicato ufficiale fermando il calciatore effettivamente riportato nello stesso tra gli squalificati. Il reclamo è infondato. Per quanto attiene alla lamentata violazione regolamentare, individuata nella omessa trasmissione alla controparte delle motivazioni del reclamo, va detto e ribadito che la Corte ritiene che, nel caso il Giudice di primo grado proceda ad assumere decisioni in materia nella quale avrebbe potuto procedere d’ufficio, l’omissione procedurale dell’atto di impulso, nel caso il reclamo, non rilevi. Ciò in forza di un consolidato principio giuridico generale che deriva dalla proclamata indifferenza dello strumento attraverso il quale il Giudice arrivi a conoscere della controversia quando questa rientri tra quelle per le quali può procedere d’ufficio. La irregolare posizione del calciatore in questione emergeva dagli atti ufficiali, in particolare dal referto di gara che attestava la sua partecipazione, e da quello della gara precedente, da cui emergeva la sua espulsione. Per quanto attiene al merito vi è appena da dire che all’espulsione dal campo consegue l’automatica giornata di squalifica per una gara e per l’irrogazione della sanzione non è necessaria declaratoria del Giudice Sportivo. La società avrebbe avuto l’onere di fermare il calciatore la gara successiva, indipendentemente dal fatto che il suo nominativo fosse riportato nel comunicato ufficiale. Per quanto attiene al calciatore erroneamente inserito nel comunicato avrebbe, invece, dovuto far procedere alla rettifica, rettifica che avrebbe avuto efficacia anche se pubblicata in un comunicato ufficiale successivo alla gara in quanto derivante da automatismo che, nella specie, non sussisteva. Le decisioni impugnate sono quindi corrette e non meritano alcuna rivisitazione. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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