C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 310 del 15/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GAETA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE COSTANZO ALESSANDRO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.223 LND DEL 17/01/2024 (Gara: RACING ARDEA F.C. SRL – GAETA del 14/01/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GAETA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE COSTANZO ALESSANDRO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.223 LND DEL 17/01/2024 (Gara: RACING ARDEA F.C. SRL – GAETA del 14/01/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024 Con delibera pubblicata il 17/01/2024 sul C.U. n. 223 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara RACING ARDEA F.C. SRL – GAETA del 14/01/2024 – Campionato Eccellenza irrogava la sanzione della squalifica per cinque gare effettive al calciatore DE COSTANZO ALESSANDRO perché “[..] espulso per grave fallo di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva espressioni irrispettose alla terna arbitrale (RA e CDC) (art 36 comma 1 lett. a) del CGS) [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la A.S.D. GAETA contestava il provvedimento del Giudice Sportivo chiedendone una revisione in senso meno afflittivo, deducendo una presunta carenza di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alla condotta posta in essere dal giocatore e al dettato normativo di cui all’art. 36 c.1 lett. a) CGS. Ad avviso della reclamante, peraltro, la frase che sarebbe stata proferita dal calciatore “siete scarsi, siete proprio scarsi”, non sarebbe da ritenersi offensiva, bensì annoverabile quale mero giudizio sulla prestazione arbitrale riconducibile, seppur qualificato dalla stessa reclamante inopportuno e sbagliato. La reclamante concludeva chiedendo la riduzione della sanzione irrogata a due giornata di squalifica e presentava richiesta di audizione. All’udienza del giorno 8 febbraio 2024 svoltasi con modalità a distanza la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. La reclamante si riportava al proprio atto di reclamo chiedendo la riduzione della sanzione irrogata al calciatore, ribadendo la carenza di proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti contestati chiedendo che fosse, altresì, preso in considerazione il curriculum disciplinare del giocatore, che avrebbe agito sotto leva di una reazione emotiva immediata alla notifica del cartellino rosso a seguito di un normale fallo di gioco, a suo giudizio quindi eccessivo. La Corte ritiene il reclamo meritevole di accoglimento nei limiti di quanto appresso enunciato. Preliminarmente, deve precisarsi che l’art. 36 CGS è stato oggetto di riforma con la novella del 20 aprile 2023, che ha comportato l’aumento di tutte le sanzioni minime ivi indicate, che risultano, pertanto, raddoppiate rispetto al dettato normativo previgente. Di talchè, l’art. 36 c. 1 lett. a) attualmente così dispone: “[..] 1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; [..]”. Tanto premesso, la Corte giudica irriguardosa la frase pronunziata dal calciatore, ritenendo tuttavia applicabile la sanzione minima prevista dalla norma sopra citata (4 giornate); e riducendo, pertanto, di una giornata la squalifica del calciatore De Costanzo Alessandro, rilevata la circostanza attenuante dell’unico contesto in cui è stata pronunciata la frase irriguardosa nei confronti della terna arbitrale. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore De Costanzo Alessandro a 4 gare. Il contributo va restituito.

 

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