C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 310 del 15/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ACCADEMIA CALCIO ROMA ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MORINI MANUEL PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.122 SGS DEL 25/01/2024 (Gara: ACCADEMIA CALCIO ROMA ARL – TRASTEVERE CALCIO A R.L. del 20/01/2024 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ACCADEMIA CALCIO ROMA ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MORINI MANUEL PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.122 SGS DEL 25/01/2024 (Gara: ACCADEMIA CALCIO ROMA ARL – TRASTEVERE CALCIO A R.L. del 20/01/2024 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Accademia Calcio Roma ARL impugnava la sanzione della squalifica per 3 gare irrogata al calciatore Morini Manuel, assumendo che il calciatore sarebbe intervenuto per sedare gli animi, mettendosi in mezzo agli avversari per allontanarli ed evitare che la situazione degenerasse. Chiede quindi una riduzione della sanzione. Il reclamo è fondato. Non vi è discussione che al termine della gara vi sia stato un parapiglia a cui hanno partecipato calciatori di entrambe le squadre. Non vi è motivo di dubitare di quanto riportato nel rapporto né vi sono elementi per vincere la presunzione di prova privilegiata che il regolamento gli attribuisce. Ciò non di meno, dalla lettura del referto, la sanzione irrogata, in base agli specifici addebiti, può essere lievemente ridimensionata nei termini di cui al dispositivo, considerando che non si sono verificate lesioni e che il confronto tra calciatori è stato repentino e di breve durata. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Morini Manuel a 2 gare. Il contributo va restituito.

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