C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 310 del 15/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE VERDINI LUCA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.99 SGS DEL 15/02/2024 (Gara: ROCCA PRIORA RDP CALCIO – ATHLETIC S.RITA F.ACADEMY del 3/02/2024 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Roma)

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE VERDINI LUCA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.99 SGS DEL 15/02/2024 (Gara: ROCCA PRIORA RDP CALCIO – ATHLETIC S.RITA F.ACADEMY del 3/02/2024 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024 Con rituale reclamo, la società Rocca Priora RDP Calcio ha impugnato la squalifica a cinque giornate di gara a carico dell’allenatore Luca Verdini, sostenendo che lo stesso non aveva mai tenuto alcuna condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara e non veniva a contatto con lo stesso. Ascoltata la reclamante in sede di audizione, essa ribadiva le proprie doglianze e chiedeva l’annullamento della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tecnico della reclamante. Egli, infatti, al termine della gara si rivolgeva all’arbitro con toni aggressivi e gli dava una leggera spinta. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti, tuttavia l’entità della sanzione può essere lievemente ridotta tenuto conto ridotta tenuto conto del disvalore della condotta comunque irriguardosa tenuta dall’allenatore Verdini nell’ambito di una competizione di settore giovanile. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Verdini Luca a 4 gare. Il contributo va restituito.

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