C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 310 del 15/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE DI LAURO GENNARO FINO AL 27/06/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CAMANDONA SIMONE, NOSA SAMUEL, PERNICONI DANIEL E PUMA VALERIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.98 SGS DEL 21/02/2024 (Gara: D.PINO PUGLISI NETTUNO II – PRIVERNO CALCIO del 17/02/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE DI LAURO GENNARO FINO AL 27/06/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CAMANDONA SIMONE, NOSA SAMUEL, PERNICONI DANIEL E PUMA VALERIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.98 SGS DEL 21/02/2024 (Gara: D.PINO PUGLISI NETTUNO II – PRIVERNO CALCIO del 17/02/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024
Con rituale reclamo, la società Don Pino Puglisi Nettuno II ha impugnato i provvedimenti sanzionatori in epigrafe a carico del dirigente Gennaro Di Lauro, dei calciatori Simone Camandona, Samuel Nosa, Daniel Perniconi e Valerio Puma e della società, sostenendo che i fatti descritti nel referto di gara fossero del tutto falsi, tanto che il dirigente Di Lauro aveva a riguardo presentato denuncia querela nei confronti del direttore di gara, e che il comportamento dell’arbitro fosse dovuto a una antipatia con alcuni giocatori della reclamante con cui frequenta la stessa scuola. Veniva quindi richiesto l’annullamento delle sanzioni. Pervenivano altresì memorie secondo cui la denuncia querela era stata ritirata. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta dei tesserati della società Don Pino Puglisi Nettuno II. Il sig. Gennaro Di Lauro, infatti, entrava sul terreno gioco, ingiuriava prima l’allenatore della squadra avversaria e poi, espulso, più volte l’arbitro che veniva altresì minacciato dal dirigente al termine della gara quando lo toccava fronte contro fronte. Egli merita quindi di essere sanzionato, seppure, trattandosi di un dirigente, con l’inibizione fino al 27/06/2024 atteso il complessivo comportamento tenuto. Per quanto attiene le squalifiche ai calciatori, tutti tenevano una condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara che deve essere quindi sanzionata, tuttavia in misura ridotta rispetto a quanto stabilito dal Giudice di prime cure. Risulta altresì acclarata la responsabilità della società per il comportamento di un sostenitore che superava la grata e si introduceva nella zona spogliatoi ingiuriando l’arbitro che veniva altresì colpito con una spallata da un altro soggetto non identificato con indosso la tuta sociale della reclamante. L’ammenda irrogata, quindi, risulta da confermare. Infine, atteso il contenuto del reclamo, esso deve necessariamente essere inoltrato alla Procura Federale per verificare il configurarsi o meno delle gravi infrazioni descritte, tra le quali una non corretta refertazione da parte dell’arbitro a causa di motivi personali o il proferimento da parte dello stesso di ingiurie (anche con velato accenno a un suo presunto intento discriminatorio), valutando altresì – in caso ciò non sia avvenuto – se le doglianze rappresentino invece una violazione da parte della reclamante. Parimenti la Procura Federale dovrà accertare l’eventuale rispetto del vincolo di giustizia sportiva di cui all’art. 30 dello Statuto della FIGC, come richiamato dall’art. 34 C.G.S., essendo stata depositata copia di un verbale di ratifica di denuncia querela effettuata dal sig. Gennaro Di Lauro, fatto da indagarsi anche se la stessa fosse stata successivamente ritirata. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Camandona Simone, Nosa Samuel, Perniconi Daniel e Puma Valerio a 2 gare. Di respingere il reclamo, riqualificando la sanzione a carico del dirigente Di Lauro Gennaro nella inibizione fino al 27/06/2024, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione. Il contributo va restituito.
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