C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 del 22/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SS ROMULEA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CECCHINI GABRIELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 LND DEL 7/02/2024 (Gara: SS ROMULEA – FAUL CIMINI VITERBO S.R.L. del 4/02/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SS ROMULEA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CECCHINI GABRIELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 LND DEL 7/02/2024 (Gara: SS ROMULEA – FAUL CIMINI VITERBO S.R.L. del 4/02/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la Società SS Romulea ha impugnato la sanzione della squalifica di gare 5 effettive comminata al tecnico Cecchini Gabriele dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale del Lazio con Comunicato Ufficiale LND n. 255 del 7/02/2024. In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse ridimensionata la sanzione irrogata all’allenatore Cecchini Gabriele, in quanto eccessiva rispetto ai fatti contestati, insistendo perché ne venisse ridotta l’entità. A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società Romulea, a sostegno della invocata riduzione della squalifica in argomento, possono ritenersi parzialmente assumibili. Infatti, come si legge dal referto arbitrale - fonte privilegiata di prova - l’allenatore Cecchini, pur avendo rivolto all’indirizzo del Direttore di gara frasi offensive e irriguardose, non ha tuttavia posto in essere nei confronti di quest’ultimo una condotta violenta o minacciosa. Appare, dunque, congruo ridurre la sanzione inflitta al tecnico Cecchini Gabriele, risultando la stessa eccessivamente afflittiva rispetto allo svolgimento dei fatti. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Cecchini Gabriele a 4 gare. Il contributo va restituito.

 

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