C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 del 22/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPES MUNDIAL F.C. ASD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LEMBO LUCA PER 6 GARE E DEL CALCIATORE SIMEI EMANUELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 LND DEL 7/02/2024 (Gara: BELLEGRA 1962 – SPES MUNDIAL F.C. ASD del 4/02/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPES MUNDIAL F.C. ASD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LEMBO LUCA PER 6 GARE E DEL CALCIATORE SIMEI EMANUELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 LND DEL 7/02/2024 (Gara: BELLEGRA 1962 – SPES MUNDIAL F.C. ASD del 4/02/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024
Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Spes Mundial F.C. ASD ha impugnato il provvedimento di squalifica a carico del calciatore Lembo Luca per 6 gare e del calciatore Simei Emanuele per 5 gare, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Ufficiale del Lazio con C.U. LND n. 255 del 7/02/2024. In sede di gravame la società reclamante chiedeva che venissero ridimensionate le sanzioni irrogate ai predetti calciatori, in quanto ritenute eccessive rispetto ai fatti loro contestati, insistendo perché ne venisse ridotta l’entità. Le argomentazioni addotte dalla Società Spes Mundial F.C. ASD, a sostegno della invocata riduzione della squalifica del calciatore Simei Emanuele, possono ritenersi parzialmente assumibili, sussistendone i presupposti fattuali. Infatti, come si legge dal referto arbitrale - fonte privilegiata di prova - il predetto Simei, pur avendo tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di gara, non ha tuttavia posto in essere una condotta violenta, limitandosi in ogni caso ad una protesta, seppure dai toni veementi. Appare, dunque, congruo ridurre lievemente la sanzione inflitta al calciatore Simei Emanuele, risultando la stessa eccessivamente afflittiva rispetto alle condotte poste in essere. Il reclamo va, invece, rigettato per quanto attiene il calciatore Lembo Luca. Infatti, come risulta dagli atti ufficiali di gara, il suddetto giocatore è stato espulso per un gesto violento nei confronti di un avversario, oltre ad essere stato sanzionato per frasi irriguardose nei confronti dell’Arbitro. Quanto sopra comporta che la squalifica per 6 gare irrogata a carico del giocatore Lembo Luca appare del tutto congrua e proporzionata alle condotte contestate, tenuto conto della previsione di cui all’art. 36 C.G.S., che - giova rammentare - al primo comma, lett. b), stabilisce per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Simei Emanuele a 4 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.
Share the post "C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 del 22/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPES MUNDIAL F.C. ASD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LEMBO LUCA PER 6 GARE E DEL CALCIATORE SIMEI EMANUELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 LND DEL 7/02/2024 (Gara: BELLEGRA 1962 – SPES MUNDIAL F.C. ASD del 4/02/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024"
