C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 del 22/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OMNIA CECCANO ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SACCHI ANDREA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.266 LND DEL 15/02/2024 (Gara: OMNIA CECCANO ACADEMY – NUOVA SANT ANGELO del 11/02/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OMNIA CECCANO ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SACCHI ANDREA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.266 LND DEL 15/02/2024 (Gara: OMNIA CECCANO ACADEMY – NUOVA SANT ANGELO del 11/02/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

Con rituale reclamo, la società Omnia Ceccano Academy ha impugnato la squalifica per quattro giornate di gara a carico del proprio calciatore Andrea Sacchi, sostenendo che lo stesso non aveva pronunciato frasi irriguardose e offensive nei confronti del direttore di gara, né prima né dopo il provvedimento disciplinare adottato dall’arbitro nei suoi confronti. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante. Egli, infatti, in un’unica condotta proferiva ingiurie ed offese nei confronti del direttore di gara e per tale motivo veniva espulso. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all’entità della squalifica comminata, alla luce delle sanzioni previste dall’art. 36, comma 1, lett. a) come recentemente novellato secondo cui “Ai calciatori e ai tecnici (…) è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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