C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 del 22/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PETRIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RANDON MATTEO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 SGS DEL 29/02/2024 (Gara: PETRIANA – ATLETICO VESCOVIO RN del 25/02/2024 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PETRIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RANDON MATTEO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 SGS DEL 29/02/2024 (Gara: PETRIANA – ATLETICO VESCOVIO RN del 25/02/2024 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

Con reclamo trasmesso nei modi e nei tempi previsti, la società Petriana ha impugnato la decisione adottata dal Giudice sportivo territoriale di squalifica, per cinque giornate di gara, a carico del proprio calciatore Randon Matteo, chiedendo la rivisitazione ed una riduzione della sanzione, alla luce del generale comportamento tenuto dal calciatore e dalla effettiva ravità del fatto contestato. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante. Egli, infatti, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, nell’abbandonare il terreno di gioco rivolgeva all’arbitro espressioni offensive e minacciose. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all’entità della squalifica comminata, alla luce delle sanzioni previste dall’art. 36, comma 1, lett. a) come recentemente novellato secondo cui “Ai calciatori e ai tecnici (…) è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”; a queste si aggiunga una gara per l’espulsione per somma di ammonizione, così da addivenire alla sanzione finale di cinque giornate di squalifica. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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