C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 del 22/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ COLONNA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ROSSI MASSIMILIANO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.289 LND DEL 29/02/2024 (Gara: MASSIMINA – COLONNA del 24/02/2024 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ COLONNA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ROSSI MASSIMILIANO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.289 LND DEL 29/02/2024 (Gara: MASSIMINA – COLONNA del 24/02/2024 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

Visto il reclamo presentato dalla società Colonna; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

 Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

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