C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 324 del 27/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ R. MORANDI A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DI MARCO MARIO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.223 LND DEL 17/01/2024 (Gara: OTTAVIA – R. MORANDI A.S.D. del 14/01/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ R. MORANDI A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DI MARCO MARIO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.223 LND DEL 17/01/2024 (Gara: OTTAVIA – R. MORANDI A.S.D. del 14/01/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024
Con rituale reclamo, trasmesso nei modi e nei tempi previsti, la società R. Morandi A.S.D. ha impugnato la squalifica per otto giornate di gara a carico del proprio allenatore Di Marco Mario, sostenendo che lo stesso non ha pronunciato alcuna frase irriguardosa né offensiva nei confronti dell’assistente di parte né, tantomeno, lo ha mai toccato. Anche in fase di audizione innanzi alla scrivente Corte, la reclamante ribadiva tali dichiarazioni, asserendo altresì che il Di Marco abbia solo protestato nel tentativo di chiedere un calcio di rigore a favore della sua squadra. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante. Deve anzitutto precisarsi che l’art. 36 CGS è stato oggetto di riforma con la novella del 20 aprile 2023, che ha comportato l’aumento di tutte le sanzioni minime ivi indicate, che risultano, pertanto, raddoppiate rispetto al dettato normativo previgente. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all’entità della squalifica comminata, alla luce delle sanzioni previste dall’art. 36, comma 1, lett. b) come recentemente novellato secondo cui “Ai calciatori e ai tecnici (…) è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: … b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. Pertanto, letto quanto riportato nel referto di gara, risulta più che corretta la quantificazione della sanzione comminata al Di Marco dal Giudice di primo grado, non riscontrando altresì elementi utili ad una eventuale riduzione della stessa. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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