C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 324 del 27/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POLISPORTIVA CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GUANCIOLI BRUNO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.218 C5 DEL 28/02/2024 (Gara: CITTA DI ZAGAROLO – POLISPORTIVA CIAMPINO del 24/02/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POLISPORTIVA CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GUANCIOLI BRUNO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.218 C5 DEL 28/02/2024 (Gara: CITTA DI ZAGAROLO – POLISPORTIVA CIAMPINO del 24/02/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024
Con reclamo trasmesso nei modi e nei tempi previsti, la società Polisportiva Ciampino ha impugnato la decisione adottata dal Giudice sportivo territoriale di squalifica, per cinque giornate di gara, a carico del proprio calciatore Guancioli Bruno, chiedendo una riduzione della sanzione, alla luce del comportamento tenuto dal calciatore, e del fatto che lo stesso non rivolgeva alcuna espressioni aggressiva e minacciosa nei confronti del direttore di gara, né tantomeno è stato allontanato dai suoi compagni al momento dell’espulsione, ma ha anzi abbandonato il terreno di gioco senza problemi. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante. Egli, infatti, alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, per somma di ammonizioni, rivolgeva all’arbitro espressioni offensive e minacciose. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all’entità della squalifica comminata, alla luce delle sanzioni previste dall’art. 36, comma 1, lett. a) come recentemente novellato secondo cui “Ai calciatori e ai tecnici (…) è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”; a queste si aggiunga una gara per l’espulsione per somma di ammonizione, così da addivenire alla sanzione finale di cinque giornate di squalifica. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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