C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 324 del 27/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VILLA ADRIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TANI SIMONE PER 6 GARE E DEI CALCIATORI LANGIOTTI MARCO E PALOMBI DANIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.288 LND DEL 28/02/2024 (Gara: VILLA ADRIANA – FIUMICINO S.C. 1926 del 25/02/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VILLA ADRIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TANI SIMONE PER 6 GARE E DEI CALCIATORI LANGIOTTI MARCO E PALOMBI DANIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.288 LND DEL 28/02/2024 (Gara: VILLA ADRIANA – FIUMICINO S.C. 1926 del 25/02/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Villa Adriana ha impugnato le decisioni del competente giudice sportivo in merito alla gara in epigrafe con le quali era stata comminata la squalifica per sei gare a carico del calciatore Tani Simone, per quattro gare a carico dei calciatori Langiotti Marco e Palombi Daniele e l’ammenda di euro 200,00. La reclamante, a sostegno del suo atto, deduce che la terna arbitrale avrebbe tenuto un atteggiamento persecutorio nei confronti della propria squadra ed il direttore di gara avrebbe in più occasioni apostrofato i calciatori con frasi irridenti per la posizione in classifica della squadra. Per quanto attiene ai fatti specifici addebitati ai calciatori sanzionati nega che gli stessi si siano rivolti a componenti della terna arbitrale con parole ingiuriose od atteggiamenti minacciosi e rileva come potrebbero essersi verificati degli errori nella individuazione delle persone in quanto quasi tutti i calciatori, al termine della gara, avevano già svestito la maglia di gioco. Nella richiesta audizione la società ed i calciatori squalificati hanno ribadito con forza le loro giustificazioni. Le deduzioni a difesa non valgono però a smentire i fatti descritti nel referto in maniera, ampia, circostanziata e complessivamente concorde da Arbitro ed assistenti. Per quanto attiene alla misura delle sanzioni va detto che quella comminata al calciatore Tani può essere lievemente ridimensionata in ragione della complessiva natura dei fatti e della loro minima durata temporale, mentre per gli altri due calciatori ci si trova nel minimo edittale senza che possano ravvedersi attenuanti, né generiche né specifiche. L’ammenda infine va confermata per il concorso di cause che l’hanno determinata. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Tani Simone a 5 gare, confermando altresì nel resto la decisione impugnata. Il contributo va restituito.

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