C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 324 del 27/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PESCATORI OSTIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARUANA JACOPO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.294 LND DEL 6/03/2024 (Gara: CITIZEN ACADEMY – PESCATORI OSTIA del 3/03/2024 – Campionato Eccellenza) 196) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PESCATORI OSTIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FABI MASSIMO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.294 LND DEL 6/03/2024 (Gara: CITIZEN ACADEMY – PESCATORI OSTIA del 3/03/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PESCATORI OSTIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARUANA JACOPO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.294 LND DEL 6/03/2024 (Gara: CITIZEN ACADEMY – PESCATORI OSTIA del 3/03/2024 – Campionato Eccellenza) 196) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PESCATORI OSTIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FABI MASSIMO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.294 LND DEL 6/03/2024 (Gara: CITIZEN ACADEMY – PESCATORI OSTIA del 3/03/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024
Con distinti reclami, la società Pescatori Ostia ha impugnato le sanzioni a carico dei propri calciatori Jacopo Caruana e Massimo Fabi, sostenendo che il primo non avesse mai ingiuriato l’arbitro e che comunque le condotte tenute da i propri tesserati erano incluse in un parapiglia originato da un calciatore avversario. Chiedeva, quindi, una riduzione della sanzione per entrambi. Riuniti i procedimenti per manifesta connessione oggettiva, preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risultano accuratamente descritte le condotte dei calciatori della reclamante. Il sig. Fabi, infatti teneva una grave condotta violenta verso un calciatore dell’altra squadra mentre il sig. Caruana effettuava un gesto di violenza nei confronti di un avversario e teneva anche un comportamento lievemente irrispettoso nei confronti del direttore di gara. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti e la misura della sanzione nei confronti del calciatore Fabi, mentre l’entità della squalifica a carico del sig. Caruana deve essere ridotta in considerazione del comportamento effettivamente tenuto e sopra illustrato. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Caruana Jacopo a 4 gare, confermando altresì nel resto la decisione impugnata. Il contributo per Caruana Jacopo va restituito. Il contributo per Fabi Massimo va incamerato.
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