C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 333 del 05/04/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MONTE MARIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CERESI MASSIMO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.246 LND DEL 1/02/2024 (Gara: SORATTE – MONTE MARIO del 28/01/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MONTE MARIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CERESI MASSIMO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.246 LND DEL 1/02/2024 (Gara: SORATTE – MONTE MARIO del 28/01/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 246 del 01/02/2024 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara SORATTE – MONTE MARIO del 28/01/2024 – Campionato Prima Categoria, irrogava le seguenti sanzioni: Ammenda di euro 250,00 alla Società Monte Mario, perchè “[..] al termine della gara propri tesserati non identificati avvicinavano e accerchiavano l'arbitro rivolgendogli espressioni offensive con atteggiamento minaccioso. [..]”; Squalifica per cinque gare effettive all’allenatore Ceresi Massimo (Monte Mario) “[..] Per proteste nei confronti dell'arbitro. Reiterava tale comportamento al termine della gara avvicinandolo rientrando sul terreno di gioco, rivolgendo all’arbitro espressioni offensive. (art.36 comma 1 lett. a) del CGS) [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la Monte Mario chiedeva la riforma della decisione del Giudice di prime cure con irrogazione delle sanzioni in senso meno afflittivo, ritenute dalla reclamante eccessivamente gravose rispetto ai fatti realmente accaduti in occasione della gara. A sostegno delle proprie richieste la reclamante evidenziava, innanzitutto, che l’allenatore Ceresi era stato espulso al 50’ del 2t; questi, pertanto, non avrebbe materialmente potuto uscire per tempo dal campo prima del fischio finale, occorso pochi istanti dopo l’espulsione. Quanto alle proteste, la reclamante evidenziava come le stesse fossero state si vibrate e sentite, non già offensive, mentre, per quanto riguarda il comportamento dei propri tesserati, ad avviso della Monte Mario sarebbe stato corretto, contrariamente a quanto riportato dall’arbitro nel referto di gara. La reclamante presentava richiesta di audizione. All’udienza del giorno 21 febbraio 2024, svoltasi da remoto, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. Per la reclamante erano presenti i Sigg.ri Massimo Ceresi e Claudio Ceresi, i quali si riportavano all’atto di reclamo, ribadendo le argomentazioni e le conclusioni ivi rassegnate ed in particolare precisando che l’allenatore non sarebbe propriamente “rientrato” in campo dopo l’espulsione, in quanto lo stesso, invero, non ne sarebbe di fatto neanche uscito, né avrebbe potuto, atteso che pochi istanti dopo l’espulsione (avvenuta al 50’ del 2t), il direttore di gara aveva decretato la fine della partita. Ad avviso della Corte Sportiva Di Appello Territoriale, il reclamo è meritevole di parziale accoglimento, nei termini appresso indicati. Dal referto arbitrale, invero, le condotte ascritte all’allenatore risultano tutte concentrate al termine della competizione, allorquando al 50’ del 2t lo stesso veniva espulso per proteste. Di talchè, non essendo trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra le stesse all’interno di una dinamica unitaria, non è possibile cogliere la contestata reiterazione. Il referto arbitrale, inoltre, nel riferire le offese ricevute dai calciatori da questi proferite nel medesimo contesto generale di fine partita e a cui avrebbe preso parte anche l’allenatore, non chiarisce, tuttavia, quali frasi irriguardose abbia pronunciato l’allenatore e quali i calciatori, peraltro non identificati. Siffatta circostanza, ad avviso del Collegio rileva quale attenuante da computarsi nel calcolo della irroganda sanzione nei riguardi dell’allenatore, tenuto, peraltro, conto che per il comportamento dei propri tesserati la società è passibile di sanzione, ancorché ad avviso di Questa Corte l’entità dell’ammenda comminata dal Giudice di prime cure risulti eccessivamente afflittiva rispetto alla effettiva gravità dei fatti contestati. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, entrambe le sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure, sotto il mero profilo della dosimetria della sanzione, non risultano congrue alle previsioni del CGS e, per l’effetto, devono essere riformate in senso meno afflittivo, come da dispositivo. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 150,00 e la squalifica a carico dell’allenatore Ceresi Massimo a 3 gare
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