C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 333 del 05/04/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MONTELLA ANTONIO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 LND DEL 7/02/2024 (Gara: CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – LODIGIANI CALCIO 1972 del 4/02/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MONTELLA ANTONIO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 LND DEL 7/02/2024 (Gara: CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – LODIGIANI CALCIO 1972 del 4/02/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

Con rituale reclamo, trasmesso nei modi e nei tempi previsti, la società Centro Sportivo Primavera ha impugnato la squalifica per sei giornate di gara a carico del proprio allenatore Montella Antonio, sostenendo che lo stesso non ha pronunciato alcuna frase scurrile, minacciosa, senza usare linguaggio volgare o rivolgere insulti che abbiano potuto offendere la rispettabilità dell’arbitro. Faceva altresì presente che neanche il Commissario di campo presente in occasione della gara non aveva rilevato le offese eccessive invece imputate al Montella da parte dell’arbitro. Chiedeva, dunque, alla luce di tutto ciò, una sostanziale riduzione delle giornate di squalifica inflitte all’allenatore Montella Antonio. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante. Deve altresì precisarsi che l’art. 36 CGS è stato oggetto di riforma con la novella del 20 aprile 2023, che ha comportato l’aumento di tutte le sanzioni minime ivi indicate, che risultano, pertanto, raddoppiate rispetto al dettato normativo previgente. Pertanto, letto quanto riportato nel referto di gara, risulta più che corretta la quantificazione della sanzione comminata al Montella dal Giudice di primo grado, non riscontrando altresì elementi utili ad una eventuale riduzione della stessa, in quanto lo stesso, dopo essere stato espulso per aver rivolto espressioni offensive all’arbitro, reiterava in tale comportamento sia da fuori il recinto di gioco con la gara ancora in corso, che al termine della stessa, avvicinando nuovamente l’arbitro nella zona degli spogliatoi. Il Giudice sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all’entità della squalifica comminata, alla luce delle sanzioni previste dall’art. 36, comma 1, lett. a) come recentemente novellato. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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