C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 333 del 05/04/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LABICO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BARTALINI MASSIMILIANO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.266 LND DEL 15/02/2024 (Gara: LABICO CALCIO – RVM PALESTRINA del 11/02/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LABICO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BARTALINI MASSIMILIANO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.266 LND DEL 15/02/2024 (Gara: LABICO CALCIO – RVM PALESTRINA del 11/02/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

Con delibera pubblicata il 15/02/2024 sul C.U. n. 266 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara LABICO CALCIO – RVM PALESTRINA del 11/02/2024 – Campionato Prima Categoria), irrogava la seguente sanzione: Squalifica Per Quattro Gare Effettive al calciatore BARTALINI MASSIMILIANO, “[..] Per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive e minacciose. Tentava altresì di venire a contatto con il direttore di gara non riuscendoci perchè bloccato dai propri compagni. (art.36 comma 1 lett. a) del CGS) [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la società deduceva che il calciatore BARTALINI non avrebbe affatto proferito espressioni offensive e minacciose nei riguardi dell’arbitro, essendosi lo stesso limitato a chiedere al direttore di gara mere spiegazioni circa un presunto ritardo nel sospendere la partita a seguito dell’infortunio di un giocatore. Per tali ragioni la reclamante chiedeva l’annullamento della sanzione irrogata al giocatore. La reclamante non presentava richiesta di audizione. All’udienza del giorno 7 marzo 2024 svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. Questa Corte ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento. Nel referto arbitrale, che come noto ai sensi dell’art. 61 CGS costituisce fonte di prova privilegiata, la condotta del calciatore è ben descritta, nei termini che seguono: “[..] espulso per linguaggio ingiurioso dopo una decisione di calcio di rigore (non realizzato) in favore della società RVM Palestrina, si rivolgeva a me dicendomi: ‘ io ho 48 anni, io adesso ti meno’. Ripeteva la stessa frase per tre volte, poi continuava urlando: ’ se ti prendo ti faccio proprio male, ti faccio rovinare la giornata’. Mentre proferiva queste espressioni cercava altresì di venire a contatto fisico con me, senza riuscirvi dal momento che veniva bloccato da tre compagni di squadra e fatto uscire dopo circa due minuti [..]”. Tale condotta senz’altro integra la fattispecie di cui all’art. art. 36 c. 2 lett. a del CGS, che a seguito della novella intervenuta nell’aprile 2023, prevede la sanzione minima della squalifica per 4 gare o a tempo determinato dei calciatori e dei tecnici, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la qualificazione giuridica operata dal Giudice di prime cure e la sanzione da questi irrogata al calciatore BARTALINI Massimiliano è congrua alle previsioni del CGS. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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