C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 333 del 05/04/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CURA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PARRINO RICCARDO FINO AL 19/04/2024 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE D’ANDREA DANIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.266 LND DEL 15/02/2024 (Gara: CURA CALCIO – PIANOSCARANO 1949 del 10/02/2024 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CURA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PARRINO RICCARDO FINO AL 19/04/2024 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE D’ANDREA DANIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.266 LND DEL 15/02/2024 (Gara: CURA CALCIO – PIANOSCARANO 1949 del 10/02/2024 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 266 del 15/02/2024 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara CURA CALCIO – PIANOSCARANO 1949 del 10/02/2024 – Campionato Regionale Under 18, irrogava le seguenti sanzioni: 1) squalifica per quattro gare effettive all'allenatore Sig. D’ ANDREA DANIELE “Per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive e irriguardose (art. 36 c. 2 lett. a del CGS)”; 2) squalifica fino al 19/04/2024 all’assistente arbitro Sig. PARRINO RICCARDO, “Per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive e irriguardose (art. 36 c. 2 lett. a del CGS)”; Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato preceduto da tempestivo preannuncio, la società deduceva che nel corso della competizione in parola, a seguito di una decisione arbitrale relativa ad un fallo attribuito ad un calciatore del Cura Calcio e che ad avviso di questi, invece, non sussisteva, l’allenatore D’Andrea Daniele si sarebbe rivolto al proprio giocatore e non già all’arbitro, confermando la valutazione da questo espressa. In quel frangente, secondo la ricostruzione prospettata dal Cura Calcio, per un presunto equivoco, l’arbitro si sarebbe avvicinato alla panchina ed estratto il cartellino rosso nei confronti dell’allenatore. Sarebbe, poi, intervenuto il dirigente Sig. Parrino per chiarire all’arbitro l’asserito fraintendimento. L’arbitro, tuttavia, lo avrebbe allontanato all’istante dal terreno di gioco. Per tali ragioni la reclamante concludeva chiedendo la riduzione delle sanzioni irrogate al Sig. D’ ANDREA DANIELE e al Sig. PARRINO RICCARDO. All’udienza del giorno 8 marzo 2024 svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. Preliminarmente, la Corte rileva la inammissibilità del reclamo in relazione alla posizione dell’allenatore D’ ANDREA DANIELE, posto che ai sensi dell’art. 137 c.3 lett. b) CGS, non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i provvedimenti disciplinari che prevedono l’inibizione per dirigenti o la squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, a cui, per orientamento costante di Questa Corte, la squalifica per 4 gare effettive è equiparabile. Passando alla valutazione della posizione del dirigente Sig. Parrino Riccardo, le argomentazioni della reclamante sono prive di pregio e non meritevoli di accoglimento. La ricostruzione dei fatti resa dalla reclamante, invero, non trova riscontro nel referto arbitrale, che come noto ai sensi dell’art. 61 CGS è fonte di prova privilegiata. Al contrario, in esso l’arbitro descrive chiaramente la condotta del dirigente che “[..] entrava sul terreno di gioco per offendermi con frasi quali: ’ vaffanculo coglione ‘ e simili [..]”. Tale condotta senz’altro ingiuriosa, integra la fattispecie di cui all’art. art. 36 c. 2 lett. a del CGS, che a seguito della novella intervenuta nell’aprile 2023, prevede la sanzione minima della squalifica per 4 gare o a tempo determinato. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la sanzione irrogata al Sig. Parrino è congrua alle previsioni del CGS. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore D’Andrea Daniele, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S., respingendo la rimanente decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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