C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 343 del 12/04/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NUOVA PESCIA ROMANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARTELLI SIMONE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.288 LND DEL 28/02/2024 (Gara: DUEPIGRECOROMA – NUOVA PESCIA ROMANA 2004 del 25/02/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NUOVA PESCIA ROMANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARTELLI SIMONE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.288 LND DEL 28/02/2024 (Gara: DUEPIGRECOROMA – NUOVA PESCIA ROMANA 2004 del 25/02/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Nuova Pescia Romana ha impugnato la sanzione della squalifica per quattro gare comminata dal competente Giudice Sportivo al calciatore Martelli Simone. La reclamante sostiene che l’espressione ingiuriosa addebitata al calciatore non era rivolta alla terna arbitrale ma ai sostenitori della squadra di casa che lo avevano preso di mira mentre rientrava negli spogliatoi a fine gara. Dalla lettura del referto arbitrale è dato rilevare che solo un assistente arbitrale aveva percepito la frase ingiuriosa, senza peraltro riferire se la stessa fosse stata rivolta dal calciatore nei suoi confronti, ovvero fosse stata carpita mentre il calciatore non gli si rivolgeva direttamente. Va altresì aggiunto che il risultato della gara e l’andamento dei provvedimenti disciplinari adottati nel corso dell’incontro, non giustificavano una particolare protesta rivolta dalla società ospite nei confronti della terna arbitrale. Tutte queste considerazioni portano alla conclusione che la sanzione irrogata può essere lievemente ridimensionata come da dispositivo. Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Martelli Simone a 3 gare. Il contributo va restituito.
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