C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 378 del 03/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ AGORA LATINA POLISPORTIVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MERRAS DJAMEL PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.110 SGS DEL 6/03/2024 (Gara: AGORA LATINA POLISPORTIVA – RACING ARDEA F.C. SRL del 2/03/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ AGORA LATINA POLISPORTIVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MERRAS DJAMEL PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.110 SGS DEL 6/03/2024 (Gara: AGORA LATINA POLISPORTIVA – RACING ARDEA F.C. SRL del 2/03/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024

Con reclamo trasmesso nei modi e nei tempi previsti, la società Agora Latina Polisportiva ha impugnato la decisione adottata dal Giudice di prime cure, di squalifica per sei gare a carico del proprio calciatore Merras Djamel. La reclamante chiede l’annullamento ovvero la rivisitazione ed una conseguente riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva, alla luce della tranquillità in cui si è svolta la gara e del generale comportamento tenuto dal calciatore nell’arco della stessa, in cui non ha mai mostrato né nervosismo né alcun disagio. Evidenzia che al termine della gara il Merras si rivolgeva verso la tribuna, nei confronti dei sostenitori della propria squadra, per salutarli e per incitarli agli applausi e che tale gesto invece veniva invece considerato offensivo da parte della tifoserie ospite; solo a questo punto il Merras reagiva istintivamente e teneva una condotta sbagliata e da sanzionare, ma non così grave come descritta. I fatti descritti dall’arbitro nel suo referto di gara, come noto fonte di prova privilegiata, sono da condannare in toto, in quanto a tutti gli effetti da considerare come condotta violenta nei confronti di un avversario, perlopiù perpetrati nel momento in cui quest’ultimo cadeva a terra dopo i primi pugni, e non lasciano pertanto spazio ad una valutazione diversa da quella adottata dal giudice sportivo territoriale, e dunque ad una possibile riduzione della sanzione comminata al calciatore. Questa Corte ritiene, difatti, che il comportamento messo in atto dal Merras sia meritevole della sanziona comminata in primo grado. Tutto ciò premesso, non ritenendo dunque ci siano elementi utili e sufficienti per addivenire ad una riduzione della squalifica, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato

 

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