C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 391 del 10/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ C.S.V. BREDA S.S.D.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BAUCO FRANCESCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 SGS DEL 29/02/2024 (Gara: C.S.V. BREDA S.S.D.R.L. – POL.CITTA DI PALIANO del 25/02/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ C.S.V. BREDA S.S.D.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BAUCO FRANCESCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 SGS DEL 29/02/2024 (Gara: C.S.V. BREDA S.S.D.R.L. – POL.CITTA DI PALIANO del 25/02/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la società CSV Breda proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo, oltre a evidenziare la correttezza del proprio calciatore che negli ultimi due campionati ha collezionato solo due cartellini gialli giocando da difensore, ritiene la sanzione adottata dal giudice di prime cure eccessiva rispetto a quanto verificatosi in campo. Il calciatore infatti, pur protestando con il direttore di gara, non ha mai ecceduto nelle proteste né tantomeno ha pronunciato espressioni irriguardose o oltraggiose nei confronti dell’arbitro. Pertanto chiedono una sensibile riduzione della sanzione. La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, respinge il reclamo ritenendo congrua la sanzione adottata dal Giudice Sportivo ai sensi del novellato art. 36 n. 1 C.G.S. in quanto il comportamento e le frasi pronunciate del calciatore sono da censurare. Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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