C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 391 del 10/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VALMONTONE 1921, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CERCI VALENTINA FINO AL 10/05/2024 E SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE BERTINI ALICE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.302 LND DEL 8/03/2024 (Gara: SORA WOMEN – VALMONTONE 1921 del 3/03/2024 – Coppa Italia Eccellenza Femminile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VALMONTONE 1921, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CERCI VALENTINA FINO AL 10/05/2024 E SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE BERTINI ALICE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.302 LND DEL 8/03/2024 (Gara: SORA WOMEN – VALMONTONE 1921 del 3/03/2024 – Coppa Italia Eccellenza Femminile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la società Valmontone 1921 proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo negava ogni responsabilità addebitata su quanto accaduto sul terreno di gioco in particolare sottolineando l’atteggiamento del direttore di gara che, per tutta la durata della gara, è sempre stato piuttosto rigido, peraltro comportamento non replicato nei confronti della squadra avversaria. Evidenzia inoltre la reclamante che la gara è stata vinta in maniera netta e pertanto nessun interesse avrebbero avuto a creare un clima di nervosismo così come invece sembrerebbe essere successo leggendo le sanzioni comminate nei loro confronti dal Giudice Sportivo. Per quanto attiene alle singole posizioni la reclamante sostiene che la calciatrice Bertini Alice, all’atto della notifica dell’espulsione, si è allontanata per rientrare negli spogliatori senza proferire parola nei confronti del direttore di gara. La dirigente Cerci Valentina invece ha avuto un confronto con il direttore di gara alla fine della partita assolutamente civile e tranquillo. La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, respinge il reclamo sulla posizione della calciatrice Bertini Alice in quanto il comportamento tenuto e le frasi pronunciate nei confronti del direttore di gara sono oltremodo irriguardose e da censuare. Respinge il reclamo sulla posizione della dirigente Cerci Valentina in quanto, anche in questo caso il comportamento tenuto è stato oltraggioso ed irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Entrambe le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo sono in linea con quanto disposto dal novellato art. 36 del C.G.S.. Per quanto concerne l’ammenda comminata alla società, la scrivente ritiene che la sanzione possa essere leggermente rivista anche alla luce di precedenti casi analoghi. Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 100,00, confermando altresì nel resto la decisione impugnata. Il contributo va restituito.

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