C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 391 del 10/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO VESCOVIO RN, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DI TOSTO SACHA FINO AL 10/05/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.294 LND DEL 6/03/2024 (Gara: ATLETICO VESCOVIO RN – VIRTUS ARDEA del 3/03/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO VESCOVIO RN, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DI TOSTO SACHA FINO AL 10/05/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.294 LND DEL 6/03/2024 (Gara: ATLETICO VESCOVIO RN – VIRTUS ARDEA del 3/03/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

Con rituale reclamo, la società Atletico Vescovio RN ha impugnato l’inibizione sino al 10.5.2024 a carico del dirigente Sacha Di Tosto, sostenendo che lo stesso non avesse mai tenuto alcuna condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara ma che avesse protestato con continenza meritando comunque l’espulsione. Con memoria integrativa, essa ribadiva le proprie doglianze e chiedeva la riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del dirigente della reclamante. Egli, infatti, si rivolgeva all’assistente arbitrale e poi all’arbitro con frasi irriguardose e poi si scusava a fine gara. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti, tuttavia l’entità della sanzione può essere lievemente ridotta tenuto conto del disvalore della condotta irriguardosa del dirigente Sacha Di Tosto e delle scuse poste a fine gara come risultanti dal referto arbitrale. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del dirigente Di Tosto Sacha al 15/04/2024. Il contributo va restituito.

 

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