C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 391 del 10/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TIVOLI CALCIO 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO PER N.1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.235 LND DEL 25/01/2024 (Gara: VILLALBA OCRES MOCA 1952 – TIVOLI CALCIO 1919 del 21/01/2024 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 364 del 26/04/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TIVOLI CALCIO 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO PER N.1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.235 LND DEL 25/01/2024 (Gara: VILLALBA OCRES MOCA 1952 – TIVOLI CALCIO 1919 del 21/01/2024 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 364 del 26/04/2024
Con rituale reclamo, la società Tivoli Calcio 1919 ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo in epigrafe, sostenendo che le circostanze descritte all’uscita dell’arbitro dall’impianto di gara non fossero riconducibili a propri sostenitori né che era certa l’identificazione di uno dei partecipanti agli eventi come un proprio tesserato. Veniva ascoltata la società che ribadiva quanto esposto nel gravame, richiedendo l’annullamento e la riduzione delle due sanzioni impugnate. Preliminarmente occorre rilevare che risultano inammissibili le censure svolte in relazione al provvedimento di squalifica del campo poiché l’art. 137, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della “squalifica del campo di gioco per una giornata di gara”. Pertanto con decisione interinale pubblicata con CC.UU. nn. 281 del 23.02.2024 e 300 del 8.3.2024, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale dichiarava inammissibile il reclamo in relazione alla squalifica del campo per n.1 gara, ai sensi della norma su citata. Inoltre, con il medesimo provvedimento veniva demandato alla Procura Federale un supplemento istruttorio poiché i fatti descritti dal direttore di gara nel referto e della denuncia querela da egli presentata presso la stazione dei Carabinieri di Roma “Piazza Dante” risultavano estremamente gravi tanto da dover essere adeguatamente investigati nella loro compiutezza. Nelle more di detti accertamenti veniva disposta la sospensione dell’esecuzione dell’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo. All’esito dell’attività d’indagine svolta, la Procura Federale riferiva che in base alle proprie investigazioni risultava che tifosi e tesserati della società Tivoli Calcio 1919, al termine della gara, minacciavano il direttore di gara, nella zona parcheggio posta all’esterno dell’impianto sportivo. In particolare il padre del calciatore della reclamante Andrea Pucci aggrediva verbalmente l’arbitro e poi, alla guida della propria autovettura Audi tentava di investirlo due volte. A teli eventi assisteva il sig. Andrea Pucci che non solo non impediva al genitore di insultare, minacciare e tentare di investire l’arbitro, ma si scagliava contro di esso per impedire che fotografasse il numero della targa dell’autovettura del padre. I fatti come accertati dalla Procura Federale risultano estremamente gravi e pertanto la sanzione dell’ammenda deve essere confermata, seppure riducendo lievemente la sua entità alla luce della già comminata sanzione della squalifica del campo. Devono, invece, essere nuovamente demandati gli atti alla Procura Federale affinché accerti la configurazione di eventuali infrazioni in capo al tesserato Andrea Pucci, compiutamente identificato, per la condotta da egli tenuta e su descritta. Parimenti, la Procura Federale dovrà accertare l’eventuale rispetto del vincolo di giustizia sportiva di cui all’art. 30 dello Statuto della FIGC, come richiamato dall’art. 34 C.G.S., essendo agli atti copia di una denuncia querela da parte del direttore di gara. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 1.000,00. Di trasmettere altresì gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione. Il contributo va restituito.
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