C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 400 del 17/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI EURO 25,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.113 SGS DEL 7/03/2024 (Gara: PESCATORI OSTIA – TRIGORIA del 3/03/2024 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI EURO 25,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.113 SGS DEL 7/03/2024 (Gara: PESCATORI OSTIA – TRIGORIA del 3/03/2024 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Trigoria ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 25,00 per rinuncia. Il Giudice aveva adottato tale decisione sulla scorta di quanto riportato nel referto arbitrale che aveva descritto come, all’esito della segnatura di una reta da parte degli avversari, l’intera squadra, dirigenti ed accompagnatori della reclamante avessero abbandonato il terreno di gioco, senza darle nemmeno il tempo di adottare alcun provvedimento o richiedere spiegazioni o dichiarazioni. La reclamante lamenta invece che la decisione di abbandonare il campo fosse conseguente al pesantissimo clima di intimidazione creato dai sostenitori, atleti e dirigenti della squadra di casa che avevano più volte minacciato i giovani atleti della ospitata, facendoli oggetto in campo di pesanti falli e gesti intimidatori. La Corte, considerato quanto dedotto e denunciato dalla reclamante, disponeva l’audizione dell’Arbitro. In quella sede il direttore di gara precisava quanto riportato nel referto, che confermava integralmente, negando assolutamente l’esistenza dei fatti ed atteggiamenti denunciati dalla reclamante, aggiungendo che, semmai, l’unico comportamento non conforme a regolamento era stato adottato da un dirigente della reclamante, ammonito, e si era sentita piuttosto minacciata proprio dai componenti della squadra ospitata. Ciò detto, appare evidente che le prospettazioni dell’appellante non hanno trovato alcun riscontro né negli atti ufficiali di gara né nelle successive precisazioni rese in audizioni dal direttore di gara. Ne consegue il rigetto del reclamo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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