C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 400 del 17/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ AUDACE 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.155 SGS DEL 14/03/2024 (Gara: ACCADEMIA FROSINONE SCSRL – AUDACE 1919 del 18/02/2024 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ AUDACE 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.155 SGS DEL 14/03/2024 (Gara: ACCADEMIA FROSINONE SCSRL – AUDACE 1919 del 18/02/2024 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Audace 1919 ha impugnato la deliberazione del competente Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara e l’ammenda di € 100,00 per rinuncia. Assume la reclamante che il motivo dell’abbandono dal terreno di gioco risiede nel comportamento del pubblico della società di casa che in più occasioni ha rivolto insulti ed espressioni razziste nei confronti di un proprio calciatore di colore, tanto da costringerlo ad abbandonare il terreno di gioco in preda ad una crisi di pianto la qual cosa aveva indotto tutta la squadra a seguirlo non essendovi più le condizioni per proseguire serenamente l’incontro. La Corte, vista la gravità delle censure espresse dalla reclamante, decideva di convocare il direttore di gara il quale, dopo aver confermato in toto il proprio referto confermava che, effettivamente, si erano verificate situazioni ricollegabili a discriminazione razziali in almeno due occasioni e sempre a carico del medesimo calciatore. In particolare, sul finire del primo tempo l’Arbitro aveva percepito distintamente espressioni razziste, contenenti insulti ed ululati riproducenti il verso della scimmia, indirizzati verso un calciatore di colore della squadra della reclamante da parte di un certo numero di sostenitori della squadra di casa che sedevano in tribuna. Nel secondo tempo, mentre si trovava distante dal lato tribune, aveva udito un clamore provenire dalle tribune ed avvicinatosi aveva visto lo stesso calciatore fortemente turbato ed in lacrime che gli riferiva di essere stato nuovamente insultato con espressioni gravemente razziste e con i soliti ululati. A quel punto il calciatore aveva dichiarato di non volere più andare avanti e si era diretto verso gli spogliatoi seguito dal resto della squadra. In questo secondo episodio l’Arbitro ha precisato di non aver potuto percepire distintamente il contenuto delle espressioni rivolte dal pubblico al calciatore ma di aver solo udito un clamore proveniente dalle tribune. Osserva la Corte che nella fattispecie il direttore di gara non ha adottato tutti i provvedimenti che avrebbe dovuto mettere in atto sin dal primo episodio di cui ha dato conto. Infatti, nella circostanza, avrebbe dovuto interrompere il gioco, richiamare i capitani delle squadre e far indirizzare dalla società di casa verso gli spettatori avvisi che, perdurando un tale inqualificabile comportamento, avrebbe sospeso definitivamente l’incontro. Essendo mancata tale indispensabile attività non si può determinare l’irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della squadra di casa, pur essendovi elementi univoci e concordanti che portavano verso l’accertamento della reiterazione degli atteggiamenti discriminatori a carico di un calciatore di colore che avrebbero giustificato la sospensione definitiva della gara. Vi è da considerare che la diffida inoltrata ai sostenitori è, infatti, elemento essenziale per determinare le condizioni per la sospensione definitiva della gara che può scattare solo a seguito della reiterazione dei comportamenti discriminatori malgrado la diffida inoltrata. La decisione impugnata va quindi totalmente riformata e la gara andrà quindi ripetuta, con la predisposizione da parte della società ospitante di tutte le condizioni affinché tali inqualificabili episodi non abbiano a reiterarsi. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della gara. Il contributo va restituito.
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