C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 400 del 17/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPORTING SAN CESAREO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.136 SGS DEL 11/04/2024 (Gara: CITTA DI CAVE ACADEMY – SPORTING SAN CESAREO del 30/03/2024 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPORTING SAN CESAREO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.136 SGS DEL 11/04/2024 (Gara: CITTA DI CAVE ACADEMY – SPORTING SAN CESAREO del 30/03/2024 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini, la società Sporting San Cesareo impugnava la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva respinto il reclamo proposto in primo grado dalla stessa società avverso il risultato della gara in epigrafe. Assume la reclamante che la gara non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto nelle fasi finali, con la squadra di casa in vantaggio per tre reti a due, un dirigente dell’ospitante che svolgeva le funzioni di assistente arbitrale, entrava indebitamente sul terreno di gioco ed interrompeva una promettente azione d’attacco della reclamante mettendo il pallone in fallo laterale. Richiede quindi di accogliere il reclamo di primo grado, comminando l’espulsione nei confronti del dirigente della squadra ospitante, reo del comportamento antisportivo, disponendo la ripetizione della gara o l’irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 nei confronti della squadra avversaria. Il reclamo è totalmente infondato e va respinto. Preliminarmente la Corte, così come il Giudice di primo grado, non può adottare provvedimenti disciplinari in surroga del direttore di gara che ha ritenuto di non adottarli o di adottarli in forma diversa. Per quanto attiene al risultato della gara, l’evento, così come descritto nel reclamo e che non trova riscontro nel rapporto di gara, non avrebbe, in ogni caso, determinato né la punizione sportiva della perdita della gara né la ripetizione della stessa, trattandosi di comportamento non idoneo ad inficiare la regolarità dell’incontro ed al più comportante conseguenze disciplinari a carico del colpevole. Si ripete però che, come già evidenziato dal Giudice di prime cure, nulla di quanto narrato dalla reclamante emerge dal rapporto di gara, la cui forza fide facente è nota. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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