C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 411 del 24/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTA DI CAVE ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE GIACCHE EMANUELE FINO AL 15/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.289 LND DEL 29/02/2024 (Gara: CITTA DI CAVE ACADEMY – COLLE DI FUORI ASD del 25/02/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTA DI CAVE ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE GIACCHE EMANUELE FINO AL 15/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.289 LND DEL 29/02/2024 (Gara: CITTA DI CAVE ACADEMY – COLLE DI FUORI ASD del 25/02/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024

Con delibera pubblicata il 29.02.2024 sul C.U. n. 289 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara CITTA DI CAVE ACADEMY – COLLE DI FUORI ASD del 25/02/2024 – Campionato Prima Categoria, irrogava la sanzione della squalifica fino al 15/2/2026 all’allenatore GIACCHE’ EMANUELE perché “[..] Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro al termine della gara lo avvicinava colpendolo con uno schiaffo sulla nuca causandogli dolore. (art. 35 commi 1 - 2 del CGS) [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo asserendo che anche dalle affermazioni riportate nel referto arbitrale si evincesse come al verificarsi del fatto contestato l’arbitro fosse voltato di spalle; lo stesso, voltatosi, essendosi trovato davanti l’allenatore Giacché lo avrebbe incolpato dell’accaduto sebbene questi avesse subito fatto presente di non esser stato lui a colpirlo, ricostruzione che sarebbe stata puntualmente confermata nell’immediato anche da due testimoni. Ancora, la reclamante sottolineava come in ogni caso il gesto, ancorché deprecabile, non avesse di fatto arrecato alcuna conseguenza tale da richiedere un referto ospedaliero e che la situazione descritta non fosse assolutamente di pericolo; tanto è vero che non si era reso necessario nemmeno l’intervento delle forze dell’ordine e l’arbitro aveva lasciato l’impianto sportivo tranquillamente e senza alcun problema. La reclamante non presentava richiesta di audizione. Alla riunione giorno 11/04/2024 questa Corte procedeva all’audizione del direttore di gara, il quale dichiarava di essersi voltato dopo aver avvertito lo schiaffo dietro la nuca, e di aver identificato il sig. Giacché che si trovava dietro lo stesso. Nel merito, l’arbitro dichiarava che lo schiaffo ricevuto non era affatto forte, tanto da aver percepito solo un lieve dolenzia sul momento senza segni e/o conseguenze di sorta. Questa Corte procedeva dunque alla disamina del referto arbitrale in cui il direttore di gara espressamente aveva affermato: “[..] al termine della gara venivo accerchiato dai giocatori e dalla panchina della società ospitante. Una volta riuscito ad uscire dal terreno di gioco, nei pressi dei spogliatoi, di nuovo accerchiato dai giocatori e dai dirigenti della società ospitante, l’allenatore Giacché Emanuele mi colpiva con uno schiaffo dietro la nuca, causandomi del dolore passato con immediatezza. Una volta entrato nello spogliatoio ed averlo chiuso continua a ricevere offese e minacce anche da persone esterne al campo di gioco che erano riusciti ad entrare nella zona degli spogliatoi. Alla fine riuscivo ad uscire senza problemi e tranquillo dall’impianto sportivo [..]”. Questa Corte ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento nei termini appresso indicati. Preliminarmente, osserva il Decidente come la ricostruzione dei fatti descritta nel referto arbitrale - che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ex art. 61 CGS - laddove si afferma che il sig. Giacché ha dato uno schiaffo alla nuca al direttore di gara, risulti attendibile e affatto contraddittoria. In sede di audizione il direttore di gara ha precisato come, ancorché fosse voltato di spalle rispetto al sig. Giacché nel momento in cui riceveva lo schiaffo, lo stesso si era voltato immediatamente, trovando solo questi appena dietro di lui, con ciò smentendo la tesi della reclamante. Di talché, è ragionevole ritenere con una probabilità elevata prossima alla certezza, che la condotta sia stata posta in essere dal sig. Giacché. Per altro verso, deve evidenziarsi come il direttore di gara, al pari della reclamante, non abbiano fornito il nominativo del presunto effettivo colpevole, non essendo certo sufficiente limitarsi ad affermare l’estraneità dell’allenatore senza offrire alcuno spunto probatorio a proprio discarico. Ciò posto, con riferimento alla sussistenza dell’elemento oggettivo, a diverse conclusioni deve giungersi con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto resa dal Giudice di primo grado. A tal riguardo, infatti, osserva il Decidente come all’esito dell’istruttoria espletata che i fatti de quibus siano risultati sussumibili nella “condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico” di cui all’art. 36 CGS, piuttosto che nell’alveo della fattispecie della “condotta violenta che abbia provocato una lesione personale”, di cui all’art. 35 CGS, contestata al Sig. Giacché. Come noto, l’art. 35 CGS definisce condotta violenta “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.” Si configura, pertanto, la violazione della disposizione sopra richiamata, ogni qualvolta sia posta in essere una condotta connotata da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata da altri “(ex multis, Corte giust. Fed. C.U. n.161/2014), a prescindere dall’aver, in concreto, cagionato o meno la lesione personale; qualora la lesione personale sussista e risulti attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, la sanzione irrogata è raddoppiata. Devono essere, invece, ricondotte alla diversa fattispecie descritta dall’art. 36 CGS non solo le ipotesi di condotte ingiuriose in senso stretto (quali offese verbali lesive dell’onore, decoro e dignità della persona), o irriguardose - di cui ai commi 1 lett a) e 2 lett.a) - bensì anche le condotte gravemente irriguardose che concretizzano in un contatto fisico, - di cui ai commi 1 lett b) e 2 lett.b). In particolare, ben rientrano in detta ultima categoria fattispecie riconducibili alla c.d. “ingiuria reale” che, secondo la giurisprudenza penale, si configurano allorquando siano posti in essere comportamenti materiali i quali, tuttavia, spiegando una violenza di entità inavvertibile e simbolica, costituiscono una manifestazione di disprezzo nei confronti di colui al quale sono diretti - essendo ciò indice dell’esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale o disprezzo (Cassazione penale, n. 27737/2019; n. 12674/2010; n. 1801/1985), che per la natura, le modalità e la tenuità dell’azione, non presentino i caratteri della violenza in senso stretto (Corte Spor. App. n. 204/2020), profilandosi quali esternazioni di gesti di protesta e/o sprezzanti, equiparabili ad una grave offesa con contatto fisico; contatto fisico che, come noto, deve “integrare gli estremi della volontaria aggressività, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata” (Corte Spor. App. SSUU, n. 146/2019). Orbene, con riferimento alla fattispecie in esame, osserva il decidente come dalla documentazione in atti, nonché all’esito dell’audizione dell’arbitro la condotta ascrivibile al Sig. Giacchè presenti i connotati poc’anzi richiamati, di cui all’art. 36 CGS c.2 lett.b) e non quelli della condotta violenta di cui all’art. 35 CGS. A fondamento della suestesa derubricazione muovono le seguenti considerazioni: 1) la condivisibile osservazione della reclamante, secondo cui il gesto non avrebbe evidenziato, invero, alcuna conseguenza fisica in capo all’arbitro; 2) i chiarimenti in merito alla dinamica dei fatti, resi in sede di audizione dall’arbitro. Il riferimento è, evidentemente, alla particolare tenuità del colpo ricevuto, confermata dallo stesso arbitro, tanto è vero che la lieve percezione fisica avvertita in quel frangente, è sparita immediatamente, come ha dichiarato lo stesso direttore di gara. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la sanzione irrogata dal giudice di primo grado non risulta congrua alle previsioni del CGS. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Giacche Emanuele a 10 gare. Il contributo va restituito.

 

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