C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 411 del 24/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPQV VELLETRI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CONTI MARCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.173 SGS DEL 11/04/2024 (Gara: SPQ VELLETRI CALCIO – CITTA DI FORMIA CALCIO del 7/04/2024 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 364 del 26/04/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPQV VELLETRI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CONTI MARCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.173 SGS DEL 11/04/2024 (Gara: SPQ VELLETRI CALCIO – CITTA DI FORMIA CALCIO del 7/04/2024 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 364 del 26/04/2024

Con reclamo trasmesso nei modi e nei tempi previsti, la società SPQV Velletri Calcio ha impugnato la decisione adottata dal Giudice sportivo territoriale di squalifica, per cinque giornate di gara, a carico del proprio allenatore Conti Marco, chiedendo la rivisitazione ed una riduzione della sanzione, alla luce di quanto realmente accaduto nonché del reale comportamento tenuto dal Conti, diverso da quanto riportato dall’arbitro nel suo referto. Esaminati gli atti, si evince che il Conti, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, rivolgeva all’arbitro espressioni offensive ed ingiuriose. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all’entità della squalifica comminata, alla luce delle sanzioni previste dall’art. 36, comma 1, lett. a) che prevede la sanzione minima di n. 4 gare, a cui si aggiunga una gara per l’espulsione per somma di ammonizione, così da addivenire alla sanzione finale di cinque giornate di squalifica. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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