C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 03/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MONTE SAN BIAGIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FORMATO FABIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.312 LND DEL 20/03/2024 (Gara: CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – MONTE SAN BIAGIO del 17/03/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MONTE SAN BIAGIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FORMATO FABIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.312 LND DEL 20/03/2024 (Gara: CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – MONTE SAN BIAGIO del 17/03/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024
La società Monte San Biagio, con il presente reclamo, confermato in sede di audizione innanzi alla scrivente Corte, fa presente che il calciatore Formato Fabio non ha calciato il pallone verso l’arbitro ma verso la panchina e che, allo stesso tempo, è verso i propri compagni di squadra che si è rivolto in modo particolarmente irato, e non nei confronti dell’arbitro; ammette invece di aver proferito espressione blasfema, per la quale il calciatore se ne assume la responsabilità; chiede, pertanto, una rivisitazione della sanzione comminata dal Giudice di primo grado, ritenuta alquanto spropositata, riportando la squalifica ad una entità congrua con i fatti realmente accaduti. Questa Corte Sportiva Territoriale, valutati i fatti come si sono svolti, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore in argomento e tenuto conto dei parametri adottati per casi analoghi, possa essere lievemente modificata. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Formato Fabio a 4 gare. Il contributo va restituito.
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