C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 03/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ EUR TORRINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PANTALEONI DANIELE PER 4 GARE E DEL CALCIATORE CIORCIOLINI MANUEL PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.331 LND DEL 5/04/2024 (Gara: SPORTING ARICCIA – EUR TORRINO del 3/04/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ EUR TORRINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PANTALEONI DANIELE PER 4 GARE E DEL CALCIATORE CIORCIOLINI MANUEL PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.331 LND DEL 5/04/2024 (Gara: SPORTING ARICCIA – EUR TORRINO del 3/04/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024
Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Eur Torrino; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Ciorciolini Manuel, per violazione dell’art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni. Questa Corte, altresì, esaminati gli atti ufficiali non ritiene di poter accogliere il reclamo, relativamente alla squalifica a carico del calciatore Pantaleoni Daniele. Nel merito, leggendo il referto dell’arbitro, fonte di prova privilegiata, si evince chiaramente e senza dubbi che il Pantaleoni, posizionatosi in tribuna, nel corso della gara ed in più occasioni ha rivolto all’arbitro espressioni irriguardose ed offensive. Chiarito ciò, questo Collegio, ritiene congrua l’entità delle sanzioni disciplinari comminate dal Giudice di 1° grado ex art. 36 c.g.s.. Infatti, detta disposizione normativa prevede, attualmente, la sanzione minima di 2 mesi di inibizione per il dirigente e 4 giornate di squalifica per il calciatore colpevoli di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tutto ciò premesso, questa Corte,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Ciorciolini Manuel, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di respingere altresì il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata. Il contributo va incamerato
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