C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 03/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIDENE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MARTINI PAOLO PER 2 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PICCIRILLO LORENZO FINO AL 9/05/2028 E DEL CALCIATORE ANDRONICO DANIELE PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.206 SGS DEL 9/05/2024 (Gara: FIDENE – NUOVA RIETI CALCIO del 5/05/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIDENE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MARTINI PAOLO PER 2 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PICCIRILLO LORENZO FINO AL 9/05/2028 E DEL CALCIATORE ANDRONICO DANIELE PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.206 SGS DEL 9/05/2024 (Gara: FIDENE – NUOVA RIETI CALCIO del 5/05/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024
Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini la società Fidene ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico le sanzioni sopra descritte. La società lamenta che il Giudice Sportivo non avrebbe considerato la irregolare identificazione di uno dei calciatori ammessi alla gara, in contrasto con le generalità riportate sulla lista di gara presentata dalla società avversaria, inoltre i fatti addebitati al proprio calciatore Lorenzo Piccirillo si sarebbero svolti in modo ben diverso da quanto raccontato dal direttore di gara nel referto. Infatti, a dire della reclamante, sarebbe stato proprio l’Arbitro a colpire sul volto il calciatore per poi strattonarlo per una spalla e colpirlo nuovamente con una testata ed a sostegno produce un certificato di pronto soccorso relativo al calciatore e testimonianze scritte di presenti. La Corte, stante il portato del ricorso e la gravità della sanzione irrogata al calciatore, ancora infraquindicenne, decideva di ascoltare a chiarimenti il direttore di gara. Questi non solo confermava quanto descritto nel referto ma aggiungeva la descrizione di ulteriori episodi non riportati nel referto di gara. In particolare, narrava che dopo la sospensione dell’incontro nel recinto degli spogliatoi vi era stato un confronto tra la madre, che vi sostava in attesa, e l’allenatore della reclamante che contestava alla stessa di aver ripreso il calciatore Piccirillo, che usciva dagli spogliatoi apparentemente in condizioni fisiche ottimali. L’allenatore aveva contestato il fatto che venissero ripresi dei minorenni ed aveva tentato di togliere dalle mani della madre dell’Arbitro il cellulare con cui aveva effettuato le riprese, placandosi solo dopo che questa aveva mostrato di aver cancellato il video; riprese che aveva poi recuperato dal cestino dei file cancellati e di cui era ancora in possesso. La Corte, preliminarmente, constatava che il reclamo avverso la regolarità della gara non era procedibile in quanto ne era già stata dichiarata l’inammissibilità per violazione dei termini abbreviati di deposito del preannuncio di reclamo e di invio delle motivazioni in primo grado. Violazione che risultava correttamente rilevata ed evidenziata dal Giudice Sportivo. Doveva altresì dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi avverso le sanzioni dei tesserati Martini e Andronico in quanto inferiori al minimo reclamabile, respingendo altresì il reclamo per quel che riguarda l’ammenda comminata a carico della società Fidene. Per quanto attiene invece alla squalifica del calciatore Piccirillo ed agli episodi ulteriormente narrati dall’Arbitro in sede di audizione diretta innanzi alla Corte, si rende necessario rimettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. affinché, utilizzando i più ampi poteri di indagine che le sono conferiti, accerti quanto effettivamente avvenuto tra il calciatore Piccirillo ed il direttore di gara, episodio che ha portato alla sospensione della gara, e la eventuale rilevanza disciplinare di quanto ulteriormente descritto dal direttore di gara in merito al comportamento dell’allenatore Martini nei confronti della madre dell’Arbitro ed, ulteriormente, le motivazioni che hanno portato quest’ultimo ad omettere di riportarle nel referto di gara e la eventuale rilevanza disciplinare di tale omissione. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore Martini Paolo e del calciatore Andronico Daniele, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara ed all’ammenda a carico della società. Di trasmettere altresì gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione, sospendendo ogni giudizio sul merito, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Piccirillo Lorenzo.
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