C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 428 del 07/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GRUPPO SPORTIVO ITALIANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE LACALAMITA FILIPPO FELICE FINO AL 30/11/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.114 SGS DEL 13/03/2024 (Gara: CITTA DI SONNINO – GRUPPO SPORTIVO ITALIANO del 10/03/2024 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GRUPPO SPORTIVO ITALIANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE LACALAMITA FILIPPO FELICE FINO AL 30/11/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.114 SGS DEL 13/03/2024 (Gara: CITTA DI SONNINO – GRUPPO SPORTIVO ITALIANO del 10/03/2024 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024
Con delibera pubblicata il 13.03.2024 sul C.U. n. 114 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara CITTA DI SONNINO – GRUPPO SPORTIVO ITALIANO del 10/03/2024 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Latina irrogava la sanzione della squalifica fino al 30/11/2024 all’allenatore Filippo Felice Lacalamita “ [..] sanzione così determinata tenuto conto della precedente squalifica, del termine della corrente Stagione Sportiva e della ripresa della prossima Stagione Sportiva 2024/2025 non prima del mese di ottobre 2024; [..]” e l’ammenda di 100 euro alla squadra Gruppo Sportivo Italiano. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo deducendo che Il giudice sportivo aveva irrogato la sanzione perché l’allenatore Lacalamita aveva partecipato in qualità di allenatore alla gara del Campionato Giovanissimi under 15 nonostante su di lui pendesse squalifica fino al 30.06.2024 irrogata con comunicato n. 98 del 21.02.2024 – rif. gare del 17.02.2024 Torneo Allievi Under 16. Quanto alla precedente squalifica menzionata nella decisione sopra riportata, essa faceva riferimento al provvedimento di cui al C.U. n. 98 del 21.02.2024 SGS – Delegazione Provinciale di Latina - relativamente al torneo Under 16 in cui il giudice sportivo aveva irrogato all’allenatore Lacalamita la sanzione della squalifica fino al 30.06.2024 “[..] perché dopo essere stato ammonito per proteste entrava indebitamente sul terreno di gioco rivolgendo espressioni gravemente offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro. Alla notifica del provvedimento si avvicinava nuovamente all’arbitro lanciandogli contro una borraccia d’acqua senza riuscire a colpirlo. Il gioco rimaneva fermo per alcuni minuti in quanto lo stesso continuava nel suo atteggiamento. Una volta uscito dal terreno di gioco, reiterava la propria condotta continuando a rivolgere all’arbitro frasi offensive e minacciose. Al termine della gara attendeva l’arbitro nello spazio antistante gli spogliatoi offendendolo nuovamente con frasi gravemente minacciose rivolte anche nei confronti dei tesserati avversari. (ex art. 36 comma 2 lett.B del CGS) [..]”. Invocando l’art. 21 CGS e il principio di omogeneità delle sanzioni, la reclamante rappresentava come l’allenatore avrebbe dovuto scontare la sanzione originariamente irrogata esclusivamente nel campionato allievi Under 16 e non anche in quello oggetto del presente procedimento. Ancora, la reclamante deduceva la non congruità della sanzione rispetto all’asserito disvalore della condotta contestata al tesserato, tenuto conto, peraltro, che la considerazione resa dal giudice sportivo, secondo la quale la data presunta di inizio campionato avrebbe potuto cadere nel mese di ottobre 2024, non considerava la circostanza per cui anche durante il periodo estivo sono organizzati tornei ai quali i giovani giocatori potrebbero ben partecipare ed iniziano la preparazione per la stagione a venire; di talché la possibilità di accompagnarli e seguirli sarebbe stata di fatto preclusa al loro allenatore. Per le ragioni sopra esposte, la reclamante chiedeva la revoca ovvero la riduzione della squalifica dell’allenatore Lacalamita e la revoca e/o la riduzione dell’ammenda irrogata alla società. All’udienza del giorno 11 aprile, celebratasi con modalità a distanza, Questa Corte Sportiva d’Appello per esaminare il caso in epigrafe. Era presente l’avv. di fiducia della reclamante in sua rappresentanza, il quale si riportava integralmente all’atto di reclamo e alle memorie integrative, concludendo chiedendo l’accoglimento del reclamo ovvero la riduzione della squalifica comminata al Sig. Lacalamita, anche in virtù della decisione adottata da questa Corte relativamente al reclamo trasmesso per la precedente squalifica, che era stata ridotta. Questa Corte ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento nei termini che seguono. Preliminarmente, giova evidenziare come il comma 10 dell’art. 21 CGS disponga che la sanzione della squalifica a tempo determinato (…) ha esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3; di talché i destinatari di provvedimenti a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione complessivamente considerata - non già solo in un determinato campionato - fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ne consegue che la tesi della reclamante, laddove afferma che l’allenatore avrebbe dovuto scontare la sanzione originariamente irrogata esclusivamente nel campionato allievi Under 16 e non anche in quello oggetto del presente procedimento, non è condivisibile. Ciò posto, tuttavia, osserva il Collegio come la sanzione irrogata dal giudice di primo grado risulti eccessiva rispetto all’effettivo disvalore del fatto. Non sono, peraltro, condivisibili ad avviso di Questa Corte le considerazioni del giudice sportivo il quale ha considerato che i mesi estivi determinassero ex se una sospensione totale delle attività e dunque li ha esclusi dal computo della sanzione irroganda, senza tenere in debita considerazione che in detto periodo si svolgono tornei ed hanno luogo anche gli allenamenti preparatori in vista della stagione sportiva, ma di fatto estendendo spropositatamente la durata della sanzione e dunque la relativa afflittività, peraltro anche in termini di ricadute sulla coppa disciplina. Tanto premesso, La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Lacalamita Filippo Felice al 31/05/2024. Il contributo va restituito.
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