C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 447 del 28/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CASTALDO PAOLO PER 4 GARE E DEI CALCIATORI TIBERI ALESSANDRO, GIORDANI FRANCESCO, TOMASELLI LUCA ED HELTAI NICOLO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.117 LND DEL 18/06/2024 (Gara: D.PINO PUGLISI NETTUNO II – DOGANELLA CALCIO 2004 del 15/06/2024 – Coppa Provincia Under 19 Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 441 del 21/06/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CASTALDO PAOLO PER 4 GARE E DEI CALCIATORI TIBERI ALESSANDRO, GIORDANI FRANCESCO, TOMASELLI LUCA ED HELTAI NICOLO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.117 LND DEL 18/06/2024 (Gara: D.PINO PUGLISI NETTUNO II – DOGANELLA CALCIO 2004 del 15/06/2024 – Coppa Provincia Under 19 Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 441 del 21/06/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Don Pini Puglisi ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo territoriale che aveva respinto il reclamo della stessa società avverso il regolare svolgimento della gara in epigrafe, comminando alla società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 oltre alle sanzioni disciplinari a carico dei tesserati e sopra elencate. La società reitera le doglianze già articolate in primo grado ed, in particolare, contesta che vi fossero gli estremi per la sospensione della gara in quanto la squadra, a seguito delle espulsioni comminate, era rimasta in sette in campo e non in sei come sostiene il Direttore di gara nel referto. Sul punto precisa che il calciatore Heltai Nicolo non era in campo ma ancora in panchina in quanto la sostituzione riportata nel referto tra il numero 2 Minotto Alessandro e l’Heltai (numero 14 in distinta) non era mai avvenuta in quanto lo stesso numero 2 Minotto era un calciatore di riserva che non era mai stato utilizzato in campo. Chiede quindi la ripetizione della gara e l’annullamento di tutte le sanzioni disciplinari comminate. Va preliminarmente osservato che le squalifiche per due gare nei confronti dei calciatori Tiberi, Giordani, Tomaselli ed Heltai sono inferiori al minimo reclamabile e quindi, per quanto attiene le loro posizioni inammissibile. La squalifica per quattro gare comminata al calciatore Castaldo va invece confermata, con conseguente rigetto del reclamo sul punto, in quanto dalla lettura del referto emerge un comportamento successivo all’espulsione dal campo, comminata per doppia ammonizione, caratterizzato da ingiurie reiterate rivolte al direttore di gara; comportamento che giustifica la sanzione che il Giudice ha contenuto nel minimo edittale. Per quanto attiene, invece, alle doglianze relative alla carenza dei presupposti per la sospensione della gara, le stesse appaiono fondate. Infatti la Corte ha preliminarmente esaminato i documenti ufficiali di gara da cui emerge una insanabile discrasia tra la distinta di gara presentata dalla società Don Pino Puglisi e l’elenco dei calciatori partecipanti alla gara riportato nel referto arbitrale. Nella prima il calciatore Minotto Alessandro che portava la maglia n. 2 appare inserito al dodicesimo posto con a fianco al nome la lettera (R) che lo caratterizza come calciatore di riserva. All’undicesimo posto in lista è collocato, invece, il calciatore Cola Riccardo con la maglia n. 19 che, quindi, è compreso negli undici calciatori scesi in campo all’inizio della gara. Nel referto arbitrale il calciatore Minotto viene invece collocato al secondo posto in lista, quindi tra i calciatori che hanno iniziato la gara, ed il calciatore Cola al diciottesimo posto in lista, quindi tra i calciatori di riserva. Nel referto poi viene indicata al 18’ del secondo tempo la sostituzione tra il numero 2 Minotto ed il numero 14 Heltai, ma a quel momento il calciatore Minotto, secondo la distinta presentata dalla società, non poteva essere in campo in quanto indicato come calciatore di riserva. A fronte di questa patente incongruenza la Corte convocava il direttore di gara il quale, però, non era in grado di precisare le motivazioni della diversa compilazione del referto di gara rispetto alla distinta, confermando però che “a voce” prima della gara il dirigente della società Don Pino Puglisi gli aveva precisato che i calciatori che iniziavano la gara indossavano le maglie da 2 a 11 mentre il portiere aveva la maglia n. 20. L’Arbitro però non ha spiegato perché, di fronte alla diversità di quanto affermato “a voce” rispetto a quanto emergeva chiaramente dalla distinta, non abbia richiesto al dirigente accompagnatore di procedere alla correzione della distinta ripristinando la corretta indicazione dei calciatori che entravano effettivamente in campo all’inizio della gara. La Corte ritiene che, a fronte del dato documentale della distinta di gara proveniente dalla società e sottoscritta dal dirigente, qualsiasi altra modifica non possa esser presa in considerazione se non trova conferma nella correzione della distinta stessa, sottoscritta specificamente dal dirigente accompagnatore. Infatti la distinta di gara assume un valore rilevante, poiché oltre a documentare chi è sceso effettivamente in campo e chi è stato invece elencato tra i calciatori di riserva, contiene la dichiarazione della società sulla regolarità di tesseramento e di posizione dei calciatori. La trasposizione nel referto di gara, peraltro solo recentemente adottata, non costituisce invece una dichiarazione od attestazione da parte del direttore di gara che deve limitarsi alla mera copiatura dell’elenco. Nella specie la distinta era inequivocabile in quanto, oltre alla posizione, i calciatori di riserva venivano indicati con l’apposizione a fianco della lettera R. Ciò posto è evidente che il calciatore Heltai, espulso a seguito degli incidenti avvenuti intorno al 33’ del secondo tempo non era in campo ma in panchina e nella confusione l’Arbitro ha considerato la sua espulsione come la quinta comminata a carico dei calciatori in campo. La società era quindi ancora in campo con sette calciatori e non vi erano gli estremi per la sospensione della gara che andrà quindi ripetuta. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alle squalifiche a carico dei calciatori Tiberi Alessandro, Giordani Francesco, Tomaselli Luca ed Heltai Nicolo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere il reclamo, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della stessa, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it