C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 449 del 28/06/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA SPAGNOLI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD VILLA ADRIANA CALCIO 1953, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ ASD VILLA ADRIANA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 6, COMMA 2, E 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 357 del 19/04/2024
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA SPAGNOLI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD VILLA ADRIANA CALCIO 1953, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ ASD VILLA ADRIANA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 6, COMMA 2, E 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 357 del 19/04/2024
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 793 pfi 23-24, avente ad oggetto: “Dichiarazioni rilasciate dalla società ASD Villa Adriana Calcio 1953 nei riguardi della classe arbitrale”, deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: - il Sig. Andrea Spagnoli, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Villa Adriana Calcio 1953; - la società ASD Villa Adriana Calcio 1953; per rispondere: - il Sig.Andrea Spagnoli, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Villa Adriana Calcio 1953: - della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, all’esito della gara Villa Adriana – Fiumicino del 25.2.2024 valevole per il girone C del campionato di Promozione, espresso giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri del direttore di gara, e più in generale della classe arbitrale nel suo complesso intesa, inviando all’indirizzo istituzionale del Comitato Regionale Arbitri del Lazio due note contenenti le seguenti testuali espressioni: - nella nota del 26.2.2024: “ … ma vabbè non era giornata e per carità può esserci una giornata storta anche per l’arbitro ma se gli errori sono tutti in una direzione allora penso ci sia un pregiudizio, ci sia l’idea che una squadra in difficoltà possa subire di più rispetto ad una big. Ma la squadra che sta retrocedendo si allena tre volte a settimana con lo stesso impegno delle altre, gli allenatori si affannano nel cercare le soluzioni, la società cerca di far quadrare i conti dei rimborsi e della gestione dell’impianto. Ha progetti e sogni che vede sfumare ma per carità anche i più grandi campioni e le più grandi squadre hanno subito cocenti delusioni e quindi ci prendiamo tutto. Tutti noi abbiamo lavori e famiglie alle quali togliamo qualcosa non per vincere le partite ma per uscire sempre dal campo con il rispetto di tutti, il rispetto come calciatori, come società e soprattutto come UOMINI. Quindi in questa stagione accettiamo le tante sconfitte, ma non può essere accettata LA MANCANZA DI RISPETTO da parte del sig. Antonucci Matteo. L’arbitro deve arbitrare, deve prendere spesso decisioni difficili, deve a volte faticare a contenere atteggiamenti sbagliati di calciatori, spesso sopra le righe con i loro atteggiamenti, ma non può e deve mai offendere e dileggiare i calciatori come il nuovo Orsato si è permesso di fare durante tutta la partita nei confronti dei nostri calciatori facendo riferimento alla situazione di classifica e offendendo le qualità tecniche degli stessi. Ritengo non ci siano le condizioni per un’ulteriore designazione per le nostre partite perché ora c’è un pregiudizio nostro nei sui confronti che genererebbe solo del nervosismo. Sicuramente questa richiesta sarà pleonastica in quanto sicuramente avrà una carriera brillante che lo porterà ad arbitrare categorie più importanti. Se ci fosse il giudice sportivo anche per gli arbitri meriterebbe almeno quattro giornate di squalifica. Anzi voglio prendermi questa soddisfazione: Comunicato Ufficiale N° 1 del 26/02/2024 del “Comitato delle Squadre che non contano niente (nel dare questo nome divertente al comitato sto citando l’arbitro)”, riguardante l’arbitro Antonucci Matteo sanzionato con la squalifica di quattro gare per aver rivolto ad un calciatore espressioni offensive, che reiterava anche nei confronti di altri calciatori. Concludo ringraziandoVi anticipatamente, per il tempo impiegato nella lettura della presente e l’auspicio, che viene da un “modesto” direttore di una “modesta” società sportiva, è che episodi come quelli di domenica scorsa non capitino più.””; - con la nota del 28.2.2024: “Facendo seguito alla lettera inviata ieri a mezzo mail è opportuno integrarne il contenuto a seguito della pubblicazione del Comunicato n. 288 del 28/02/2024 con il quale sono stati presi i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei seguenti calciatori non espulsi e non indicati nel rapporto di fine gara: - Tani Simone 6 giornate - Palombi Daniele 4 giornate - Langiotti Marco 4 giornate - € 200 alla società per mancanza di acqua calda. In relazione alla squalifica di Tani Simone si parla di minacce, di offese, di ostacolare il rientro degli arbitri nello spogliatoio ed infine di colpi ripetuti sulla porta dello spogliatoio (forse qualcuno bussava e forse non poteva sapere che stesse comunque bussando a meno che riesca a vedere attraverso i muri…). In realtà il calciatore Tani chiedeva spiegazioni in qualità di capitano soprattutto circa l’atteggiamento dell’arbitro ed il perché offendesse i propri compagni di squadra. Il calciatore Palombi, alla presenza di innumerevoli testimoni, chiedeva all’arbitro ripetutamente “perché ci prendi in giro” e il calciatore Langiotti non si è neanche avvicinato all’arbitro. Anche la mancanza di acqua calda risulta alquanto improbabile considerato che nello spogliatoio attiguo fornito dallo stesso impianto l’acqua calda era presente. Forse si voleva mettere la ciliegina sulla torta …. Detto questo, chiedo se esista un problema con il Villa Adriana da parte dell’AIA e del Comitato Regionale o se sia stato già deciso chi debba retrocedere. Ovviamente queste possono sembrare parole di parte ma Vi chiedo di indagare sull’operato dell’arbitro, chiedendo ai guardalinee (probabilmente saranno reticenti) oppure ai calciatori della squadra avversaria. L’arbitraggio di domenica, insieme agli arbitraggi delle gare precedenti, sembra studiato scientificamente per recare danno alla società scrivente e ribadisco che il riferimento oltre che agli errori tecnici e soprattutto all’atteggiamento ed alla mancanza di rispetto. Si segnala che si stanno valutando tutte le possibili azioni da poter intraprendere al fine di tutelare la NOSTRA IMMAGINE ed i NOSTRI VALORI… Non può una persona presuntuosa, arrogante e irrispettosa distruggere quello che con infinita fatica tutti noi abbiamo costruito con il tempo.”; - la società ASD Villa Adriana Calcio 1953, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Spagnoli così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della segreteria del Comitato Regionale del Lazio del 29.2.2024, relativa al contenuto – sopra riportato - delle comunicazioni ricevute dal Sig. Andrea Spagnoli, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Villa Adriana Calcio 1953. All’udienza del 18.04.2024, era presente per la Procura Federale, l’Avv. Greco Giovanni. Per i deferiti era presente il Sig. Andrea Spagnoli. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento e ritenendo che le missive inviate e trasmesse al Comitato Regionale Arbitri del Lazio ed al Comitato Regionale Lazio LND fossero da considerare come conoscibili da una pluralità di persone, reputava fosse integrato il requisito del comma 2 dell’art.2 del C.G.S. e, pertanto, chiedeva l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Euro 600,00, di ammenda per la società Villa Adriana; - Mesi 3 di inibizione per il sig. Spagnoli Andrea. Il Sig. Spagnoli dichiarava di aiutare la società Villa Adriana da più di tre anni e di non aver mai avuto situazioni precedenti o problemi con la giustizia sportiva in 12 anni di esperienza in ambito sportivo. Parimenti, il medesimo si scusava qualora il contenuto della mail fosse risultato offensivo per qualcuno, precisando come la citata mail fosse stata scritta a seguito di una domenica storta e di un comportamento dell’arbitro adottato nel corso della gara ritenuto dal Sig. Spagnoli errato. Per tale motivo il medesimo aveva ritenuto opportuno segnalare la circostanza, inviando la mail oggetto del presente deferimento. A tal riguardo, il Sig. Spagnoli precisava di essersi limitato ad inviare una mail al suindicato organo tecnico presso il suo indirizzo istituzionale e di aver ritenuto corretta tale condotta, posto che il suddetto organo gestisce gli arbitri a livello regionale. Al contempo, il Sig. Spagnoli evidenziava come la propria condotta fosse stata ben diversa da quella di cui rilascia dichiarazioni sui social utilizzando, peraltro, espressioni ben più gravi. Ancora, il Sig. Spagnoli deduceva come il contenuto delle email sopra indicate comunque rientrasse nell’ambito del diritto di critica, ben diverso dall’ offesa personale. Per tali ragioni, il medesimo riteneva eccessivi i 3 mesi di inibizione richiesti dalla Procura e nel ribadire le proprie scuse, chiedeva il rigetto delle richieste della Procura Federale. Questo Tribunale ritiene che i fatti oggetto del deferimento siano provati, nei limiti e nei termini appresso indicati. In via preliminare, osserva il Decidente come la valutazione della fattispecie in esame richieda, innanzitutto, la verifica della sussistenza di due elementi: l’idoneità dei termini e delle espressioni proferite dal Sig. Spagnoli a ledere la reputazione di persone, società o organismo operanti nell’ambito della comunità sportiva, travalicando i confini del legittimo diritto di critica e di libertà di manifestazione del proprio pensiero, integrando la fattispecie specifica di cui all’art. 23 CGS1 (rubricato dichiarazioni lesive); la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 14 c.1 lett. l) CGS (rubricato circostanze aggravanti) in tema di diffusione di dichiarazioni lesive a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione; integrando la violazione di cui all’art. 4 c.1 CGS2 , rubricato “Obbligatorietà delle disposizioni generali “ ovvero dei principi della lealtà, della correttezza e della probità . b) se il mezzo utilizzato dal Sig. Spagnoli per veicolare le dichiarazioni oggetto dell’odierno giudizio, sia idonea o meno ad integrare il requisito della “pubblicità”. Orbene, non sfugge a Questo Tribunale come con specifico riferimento all’ambito sportivo, il divieto di dichiarazioni lesive di cui all’art. 23 del CGS non sia tout-court assimilabile al reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p., in quanto i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell’ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati (v. CFA, Sez. un., decisione n. 14/CFA/2021-2022), come previsto dall’art. 4, comma 1, di portata precettiva generale, che dispone l’obbligo di 1 Cfr art. 23 CGS rubricato “dichiarazioni lesive”, a tenore del quale, in relazione alla qualificazione del fatto e agli elementi integranti la fattispecie illecita dispone che: 2 cfr art. 4 comma 1 CGS, rubricato “Obbligatorietà delle disposizioni generali “ a tenore del quale: “[..] 1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. [..]”.osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), nonché delle altre norme federali e doveri della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Per altro verso, tuttavia, non può sottacersi come la libertà di manifestazione del pensiero costituisca la pietra angolare dell’ordine democratico generale la quale ammette il proprio contenimento nei limiti delle esigenze di tutela di altri diritti e beni giuridici di pari rango, come più volte ribadito anche dalla Corte Costituzionale. In tema di libertà di espressione, riconosciuta tanto dall’art. 21 della Costituzione italiana, quanto dall’art. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, infatti, la libertà di manifestazione del proprio pensiero non gode, di una tutela assoluta, incondizionata ed illimitata, dovendo procedersi al suo complessivo bilanciamento con la tutela di altri beni giuridici di pari rango e rilevanza, quali l’onore e la reputazione individuale, parimenti costituzionalmente garantiti. L’operazione di bilanciamento deve tenere conto della pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza dell'interpretazione del fatto narrato, del requisito della continenza (o correttezza) sostanziale - per cui i fatti narrati ai quali l’interpretazione personale fa riferimento, devono corrispondere a verità limitatamente all'oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni espresse - e formale - per cui l’esposizione dei fatti deve essere misurata e non gratuitamente lesiva dell'altrui dignità; aspetto questo, tuttavia, mitigato dalla necessità di esprimere le proprie opinioni e la interpretazione personale dei fatti, che dunque, ben possono risultare sgradite alla persona cui si riferiscono, purché le stesse non risultino gratuitamente offensive, volgari o denigratorie -. Atteso quanto sopra, considerato il delicatissimo discrimen tra diritto di critica e dichiarazioni lesive della “c.d. reputazione sportiva”, per le implicazioni di carattere giuridico e sistematico che vicende come quella in oggetto sono idonee a generare, è di palmare evidenza come la valutazione delle frasi pronunciate nei confronti di soggetti afferenti all’ordinamento sportivo debba essere condotta scrupolosamente, caso per caso. Ciò posto, ritiene Questo Tribunale che gli scritti inoltrati via email dal Sig. Spagnoli, complessivamente valutati, integrino sostanzialmente una segnalazione (e la disapprovazione) di un comportamento asseritamente adottato dall’arbitro e dal medesimo Sig. Spagnoli ritenuto scorretto, giacché percepito come irrispettoso nei riguardi della squadra Villa Adriana e dei suoi calciatori (nello specifico, offendere e dileggiare i calciatori (..) facendo riferimento alla situazione di classifica e offendendo le qualità tecniche degli stessi), prospettando un ipotetico pregiudizio e scarsa considerazione nei riguardi di costoro, verosimilmente in ragione dell’insoddisfacente rendimento della squadra, ponendosi, tuttavia, in limine oltre la soglia del diritto di critica. Tale attribuzione, per quanto sconveniente, tuttavia, ad avviso di Questo Tribunale risulta essere stata effettuata in uno stato di verosimile alterazione emotiva (evidentemente amplificata anche dalla riferita condizione di difficoltà della squadra in parola), insorta pressoché nell’immediatezza della competizione de qua – risalente al 25 febbraio c.a. - e protrattasi nel giorno immediatamente seguente alla stessa e in quello della pubblicazione del Comunicato Ufficiale del 28 febbraio c.a. in cui venivano riportate le decisioni del giudice di prime cure in ordine alle sanzioni disciplinari irrogate nei riguardi di taluni giocatori del Villa Adriana (la prima email contestata è del 26 febbraio, la seconda è del 28 febbraio 2024); elemento, quest’ultimo, ritenuto da Questo Tribunale idoneo ad integrare circostanza attenuante ex art. 13 CGS. Ancora, questo Tribunale evidenzia come, ad ogni buon conto, le espressioni utilizzate dal Sig. Spagnoli siano caratterizzate da indubbie vis polemica e sconvenienza ma non già da carica dispregiativa, aggressiva, denigratoria e/o ingiuriosa, tali da giustificare l’irrogazione di una sanzione disciplinare particolarmente severa nella misura richiesta dalla Procura Federale, ritenuta da Questo Tribunale eccessivamente afflittiva rispetto alla obiettiva entità offensiva delle dichiarazioni in discorso. Le stesse frasi “dubitative-interrogative” ([..] chiedo se esista un problema con il Villa Adriana da parte dell’AIA e del Comitato Regionale o se sia stato già deciso chi debba retrocedere [..]”).contenute nella mail del 28 febbraio 2024 (in seguito alla pubblicazione del relativo C.U.), pur ponendosi anch’esse oltre la soglia del diritto di critica per le adombrate allusioni circa una presunta imparzialità dell’ ufficiale di gara, paiono, piuttosto, integrare una forma – biasimevole ex art. 4 c.1 CGS per i toni e le espressioni utilizzate - di sfogo per contestare ed esprimere il proprio dissenso motivato verso un comportamento asseritamente adottato dal direttore di gara e a giudizio del sig. Spagnoli ritenuto non corretto, su cui il Sig. Spagnoli chiedeva di fare chiarezza (“[..] Vi chiedo di indagare sull’operato dell’arbitro, chiedendo ai guardalinee (probabilmente saranno reticenti) oppure ai calciatori della squadra avversaria. [..]”), come si evince dalla successiva precisazione “[..] e ribadisco che il riferimento oltre che agli errori tecnici e soprattutto all’atteggiamento ed alla mancanza di rispetto. [..]”. Ancora, e sempre sotto il profilo della dosimetria della sanzione da irrogarsi ai deferiti, ritiene Questo Tribunale che la modalità e il mezzo utilizzati dal sig. Spagnoli per comunicare agli organi istituzionali sopra citati i propri giudizi, debbano essere oggetto di valutazione, con ciò evidenziando come l’utilizzo della posta elettronica – in luogo ad esempio dell’impiego dei social o della stampa - non pare idoneo a conferire agli stessi alcuna ampia diffusione dei suoi contenuti, non essendo essi raggiungibili da un esteso numero di persone. Dato, questo, che nel mitigare l’elemento della pubblicità degli stessi, comporta, ad avviso di Questo Tribunale, un trattamento sanzionatorio nei riguardi dei deferiti più lieve rispetto a quello prospettato e richiesto dalla Procura Federale. Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Spagnoli Andrea, inibizione per n.15 giorni; - Villa Adriana, ammenda di euro 50,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.
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