C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. Comunicato Ufficiale N. 452 del 5/07/2024 Per il 28/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ EUR TORRINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CERVELLINI MIRKO PER 4 GARE E DEL CALCIATORE CONTI VALERIO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.371 LND DEL 30/04/2024 (Gara: VIGOR PERCONTI – EUR TORRINO del 28/04/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ EUR TORRINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CERVELLINI MIRKO PER 4 GARE E DEL CALCIATORE CONTI VALERIO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.371 LND DEL 30/04/2024 (Gara: VIGOR PERCONTI – EUR TORRINO del 28/04/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 371 del 30/04/2024 del Comitato Regionale il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara VIGOR PERCONTI – EUR TORRINO del 28/04/2024 – Campionato Promozione, irrogava le seguenti sanzioni: al calciatore Cervellini Mirko, la squalifica di quattro gare effettive “[..] per aver rivolto espressioni offensive alla terna arbitrale (RA e AA) (art. 36 c.1 lett. a) del CGS) [..]”; al calciatore Conti Valerio, la squalifica per due gare effettive “[..] perché a fine gara colpiva con uno schiaffo al volto un avversario [..]”. Avverso la suindicata decisione proponeva tempestivo reclamo, preceduto da rituale preannuncio, la società EUR TORRINO, chiedendo la rivalutazione della sanzione in senso meno afflittivo nei riguardi del calciatore Cervellini Mirko e l’annullamento della sanzione irrogata nei riguardi del calciatore Conti Valerio. A sostegno della propria domanda la reclamante asseriva che, con riferimento al calciatore Cervellini Mirko, il calciatore si sarebbe limitato ad esclamare una frase innocua e non qualificabile come irriguardosa, del seguente tenore: “quelli in maglia nera stanno sbagliando tutto!“ dovuta ad un presunto mancato rilievo relativo ad uno sputo proveniente da un calciatore della squadra avversaria, da cui sarebbe stato attinto un loro giocatore. Quanto alla posizione del calciatore Conti Valerio, la società deduceva che lo stesso si fosse limitato, al termine della gara, a tentare di separare i tesserati della propria squadra da quelli della squadra avversaria, tra i quali era in atto un contrasto animato. La reclamante non presentava istanza di audizione. Nella riunione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale del 09/05/2024 la Corte esaminava il reclamo in epigrafe. Dal referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS, risulta che il calciatore Conti Valerio, alla fine della gara, abbia tirato uno schiaffo ad un giocatore avversario, colpendolo al volto. Per quanto riguarda il calciatore Cervellini, lo stesso risulta aver usato “un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi”, mentre nel referto dell’assistente di gara si evidenziava, altresì, che al 47’ minuto del 2 tempo lo stesso aveva richiamato con la bandierina l’arbitro per far espellere il calciatore n.1 Cervellini Mirko perché urlava ad alta voce offendendo dalla panchina tutta la terna arbitrale dicendo: ‘Arbitri siete tre coglioni, sti mongoloidi ‘. Questa Corte ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento per i motivi appresso indicati. A tal riguardo, si evidenzia, innanzitutto, come il reclamo risulti inammissibile in relazione alla posizione del calciatore Conti Valerio - squalificato per due gare effettive -, posto che, ai sensi dell’art. 137 c. 3 lett.a) del CGS “[..] Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni [..]”. Con riferimento alla posizione del calciatore Cervellini Mirko, la Corte ritiene che la condotta posta in essere dallo stesso, descritta dai documenti ufficiali che costituiscono fonte di prova privilegiata ex art. 61 CGS, sia qualificabile come condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara di cui all’art. 36 c.1 lett. a) CGS, che come noto, prevede la sanzione minima di 4 giornate di squalifica nei riguardi dei calciatori e dei tecnici che pongano in essere tali condotte. Ad avviso di Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale la qualificazione giuridica e la sanzione irrogata nei riguardi del calciatore Cervellini Mirko determinate dal Giudice Sportivo di primo grado sono pienamente condivisibili, non rinvenendo Questo Collegio elementi idonei a rilevare anomalie e/o contraddizioni nei documenti ufficiali, o che militino a favore del riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti ex art. 13 CGS. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Conti Valerio, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di respingere altresì il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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