F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0082/CFA pubblicata il 26 Gennaio 2026 (motivazioni) – società F.C. San Giuliano City S.S.D. a r.l./PF
Decisione/0082/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0091/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello - Presidente
Marco Mancini - Componente
Roberta Landi - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0091/CFA/2025-2026, proposto dalla società F.C. San Giuliano City S.S.D. a r.l., per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare – n. 0116/TFNSD-2025-2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti di causa.
Relatore all’udienza del 16.01.2026, tenutasi in videoconferenza, la Cons. Roberta Landi e uditi l’Avv. Francesca Auci per la Reclamante e l’avv. Maurizio Gentile per la Procura federale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 14 luglio 2025, la Procura federale ha iscritto il procedimento disciplinare n. 54pf25-26 recante “Segnalazioni, formulate dal Dipartimento Interregionale della LND e dagli Avvocati Luciano Ruggiero Malagnini e Claudia Renzulli, concernenti i rapporti contrattuali tra le F.C. San Giuliano City SSD a.r.l. e i tesserati Andrea Ciceri, Makni Nabil e Pietro Vassallo, in base ai relativi provvedimenti adottati dai competenti Collegi Arbitrali”.
La segnalazione muoveva, più nello specifico, dal mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notifica, delle somme accertate come dovute in forza di tre lodi, emessi dai competenti Collegi arbitrali:
a) il lodo del 22.5.2025, emesso nell’ambito della vertenza n. 2425-242, promossa dal sig. Andrea Ciceri, e notificato in data 24.5.2025;
b) il lodo del 22.5.2025, emesso nell’ambito della vertenza n. 117/2024-2025, promossa dal calciatore Nabil Makni, notificato in data 27.5.2025;
c) il lodo del 16.5.2025, emesso nell’ambito della vertenza n. 333/2024-2025, promossa dal calciatore Pietro Vassallo, notificato in data 21.5.2025.
2. In data 29 settembre 2025, la Procura federale ha notificato l’avviso di conclusioni indagini al sig. Andrea Luce, all’epoca dei fatti Presidente della F.C. San Giuliano City, e allo stesso sodalizio sportivo.
3. Il 20.10.2025 il sig. Luce ha definito il giudizio ai sensi dell’art. 126 CGS, e dunque con applicazione di una sanzione concordata con la Procura federale.
4. La F.C. San Giuliano City, invece, è stata raggiunta, in data 11 novembre 2025, dall’atto di deferimento n. 12517/54pf2526/GC/PM/mg per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Luce, così come riportati dai seguenti capi di incolpazione:
a) “Violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto all’allenatore sig. Andrea Ciceri la somma accertata dal Collegio Arbitrale Divisione L.N.D.-A.I.A.C. Nell’ambito della vertenza 2425-242, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 22 maggio 2025 e notificato in data 24 maggio 2025”;
b) “Violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto ai calciatori sigg.ri Nabil Makni e Pietro Vassallo le somme accertate dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C., nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione dei lodi emessi rispettivamente in data 22.5.2025 e notificato in data 27.5.2025 nell’ambito della vertenza 117/2024-2025 per il calciatore sig. Nabil Makni e del lodo emesso in data 16.5.2025 e notificato in data 21.5.2025 nell’ambito della vertenza 333/2024-2025 per il calciatore sig. Pietro Vassallo”.
Si è così incardinato dinanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale il procedimento n. 0116/TFNSD-2025-2026.
5. Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, la deferita si è difesa esponendo che:
a) sia pur tardivamente, aveva comunque provveduto al pagamento spontaneo delle somme oggetto dei lodi emessi in favore dei sig.ri Ciceri, Makni e Vassallo; e che comunque:
b) il ritardo di pochi giorni nell’adempimento dei lodi era da imputare alla confusione gestoria del sodalizio provocata, in via del tutto transitoria, dall’improvviso allontanamento del suo segretario sportivo.
Da qui la richiesta, ai fini della quantificazione della sanzione, dell’applicazione dell’istituto della continuazione e, in subordine, la concessione delle attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. c, CGS.
6. Espletata l’istruttoria e svolta la discussione, la Procura federale ha chiesto l’irrogazione, nei confronti della FC San Giuliano City SSd a r.l., della sanzione di 3 (tre) punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva.
7. All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale federale ha ritenuto accertata la responsabilità della FC San Giuliano City SSD a r.l., ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS, per le condotte poste in essere dal suo Presidente, sig. Andrea Luce. Vi è prova documentale, infatti, che il Presidente Andrea Luce non ha provveduto al pagamento, nel termine di 30 giorni dalla notifica dei tre lodi arbitrali in discussione, delle somme cui la società era stata in forza di questi condannata a corrispondere. Né il Tribunale ha ritenuto di poter dare rilievo alla circostanza che il pagamento, sia pur oltre il termine normativamente previsto, era comunque intervenuto, per di più a distanza di pochi giorni dalla scadenza delle obbligazioni, richiamando a tal fine l’orientamento costante della giurisprudenza federale secondo il quale “il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento, come nel caso in esame, sono fattispecie equiparate”.
8. Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale federale ha ritenuto di irrogare alla società un punto di penalizzazione in classifica per ogni lodo tardivamente adempiuto, in forza del combinato disposto degli artt. 94 ter, comma 5, NOIF e 31, comma 6, CGS. In vero, l’art. 94 ter, comma 5, NOIF prescrive che il pagamento in favore di calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici e preparatori atletici delle società della LND delle somme accertate come dovute con lodo emesso dal competente Collegio arbitrale deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, pena l’applicazione della sanzione di cui all’art. 31, comma 6, CGS ovverosia l’irrogazione di almeno un punto di penalizzazione in classifica per ogni lodo rimasto inadempiuto.
9. Nel determinare l’entità della sanzione, il Tribunale federale ha ritenuto congruo irrogare alla deferita 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica, facendo dunque applicazione del minimo edittale per ogni lodo tardivamente adempiuto. A tal fine, ha anzitutto escluso la configurabilità dell’istituto della continuazione. Pur riconoscendo la fattispecie disciplinata dall’art. 81 c.p. certamente mutuabile dalla giustizia sportiva, ha preso atto che nel caso di specie non ne sussistessero i presupposti d’applicazione, a partire dall’assenza di prova – incombente sulla deferita – che l’omesso pagamento dei tre diversi lodi arbitrali afferisse ad un unico programma delittuoso, deliberato sin dall’inizio nelle sue linee essenziali. La mancanza di un “medesimo disegno criminoso”, anzi, sarebbe stata confermata dalle stesse difese spiegate in giudizio dalla deferita, la quale ha ascritto il mancato (rectius: tardivo) pagamento delle somme dovute in forza dei lodi arbitrali a “una situazione non voluta e dipesa da condizioni esterne” ovverosia la confusione gestionale che avrebbe determinato l’improvviso allontanamento del segretario sportivo del club. Un’osservazione, questa, che il Tribunale, tra l’altro, ha ritenuto in linea con l’orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo il quale l’istituto della continuazione sarebbe inapplicabile ai reati colposi, dal momento che il medesimo disegno criminoso “può avere ad oggetto solo illeciti sorretti dalla volontà di commetterli, essendo incompatibile con circostanze attinenti a condotte meramente negligenti, quali possono essere quelle dipese da una situazione di mero disordine organizzativo, come nel caso di specie”. Al contempo, il Giudice di prime cure ha ritenuto di non poter accogliere nemmeno la richiesta di una sanzione attenuata ex art. 13, comma 1, lett. c, CGS. E ciò sia perché, per orientamento costante della giurisprudenza federale, il pagamento tardivo non rientra nella previsione dell’attenuante in parola, “non potendo, del resto, il pagamento tardivo rappresentare, al contempo, un elemento costitutivo della fattispecie disciplinare e una circostanza attenuante”; sia per “il principio di insormontabilità dei limiti edittali in presenza di sanzioni consistenti nella attribuzione di punti negativi in classifica ad una società, avendo le stesse immediato riflesso nei confronti delle altre società competitrici”.
10. La F.C. San Giuliano City S.S.D. a r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione di primo grado lamentando:
a) la mancata applicazione dell’istituto della continuazione;
b) la mancata applicazione delle misure attenuanti ex 13, comma 1, lett. c, CGS.
11. Con particolare riguardo alla prima doglianza, la Reclamante insiste nel dedurre di aver adempiuto ai pagamenti prescritti dai tre lodi arbitrali con un ritardo di soli pochi giorni, per di più dipeso dall’improvviso allontanamento del suo segretario sportivo. Sempre a suo dire, il Tribunale non avrebbe tenuto in conto elementi che, se debitamente valorizzati, avrebbero consentito di ravvisare l’esistenza di un unico disegno criminoso. Più precisamente, il reiterato mancato tempestivo pagamento delle somme portate dai tre lodi arbitrali sarebbe stato posto in un arco di tempo particolarmente ristretto, circostanza che denoterebbe una continuità dell’azione e una sostanziale assenza di soluzioni di continuità tra le singole condotte; inoltre, le medesime violazioni sarebbero state accomunate da un’identica indole e da una perfetta omogeneità sotto il profilo della loro natura, poiché derivanti da comportamenti analoghi, ispirati dalle stesse modalità operative e riconducibili a un’unica matrice volitiva. Da qui la riferibilità dei tre adempimenti tardivi – ai fini della dosimetria della pena – ad una programmazione unitaria e ad una volontà iniziale che si è concretizzata attraverso più episodi, tra loro strettamente collegati sul piano temporale e sostanziale, piuttosto che ad autonome e distinte determinazioni delittuose.
12. Con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 13, comma 1, lett. c, CGS, la Reclamante insiste in ordine al fatto che l’adempimento di quanto disposto con i tre lodi oggetto di giudizio sarebbe avvenuto “spontaneamente e in buona fede”, versando in atti la prova che il club vi avrebbe adempiuto prima ancora che la notizia dell’illecito fosse iscritta nel registro della Procura federale.
13. In ragione di tutto quanto innanzi, la Reclamante ha chiesto, in via principale e nel merito, di annullare la decisione impugnata e, per l’effetto, di irrogare la sanzione prevista nel minimo edittale, con applicazione delle misure attenuanti e conversione in ammenda pecuniaria. In via subordinata, sempre previo annullamento della decisione impugnata e riconosciuta la continuazione nel reato, ha chiesto di ridurre la sanzione comminata dal Giudice di primo grado.
14. La Procura federale è comparsa direttamente all’udienza del 16 gennaio 2026, là dove, nel costituirsi, ha richiesto il rigetto del reclamo e l’integrale conferma della decisione impugnata, attesa l’inapplicabilità nel caso di specie sia dell’istituto della continuazione sia delle attenuanti ex art. 13, comma 1, lett. c, CGS.
15. All’udienza del 16 gennaio 2026, udite le parti, la causa è stata discussa e posta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
16. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.
17. La responsabilità della F.C. San Giuliano City S.S.D. a r.l. per i fatti oggetti di incolpazione è pacifica.
La Reclamante, infatti, non nega le violazioni contestatele dalla Procura, ma si duole delle modalità di calcolo della sanzione complessivamente irrogatale con la decisione qui gravata.
Più nello specifico, il Giudice di primo grado avrebbe errato nel non fare applicazione, ai fini della determinazione della misura sanzionatoria, né dell’istituto della continuazione (primo motivo di gravame) né delle attenuanti ex art. 13, comma 1, lett. c, CGS (secondo motivo di gravame).
18. Muovendo dal primo motivo di reclamo, e dunque dalla mancata applicazione al caso di specie dell’istituto della continuazione, si osserva che, ad avviso della Reclamante, il ritardo nel pagamento delle somme portate dai tre lodi arbitrali sarebbe stato posto in un arco di tempo particolarmente ristretto, circostanza che denoterebbe una continuità dell’azione e una sostanziale assenza di soluzioni di continuità tra le singole condotte; inoltre, le medesime violazioni si sarebbero caratterizzate per un’identica indole e per una perfetta omogeneità sotto il profilo della natura, derivando da comportamenti analoghi, ispirati dalle stesse modalità operative e riconducibili a un’unica matrice volitiva.
Da qui l’applicabilità – ai fini della dosimetria della pena – dell’istituto della continuazione, previsto e disciplinato dall’art. 81 c.p., ben potendosi ricondurre i tre adempimenti tardivi ad una programmazione unitaria e ad una volontà iniziale che si è concretizzata attraverso più episodi, tra loro strettamente collegati sul piano temporale e sostanziale, piuttosto che ad autonome e distinte determinazioni delittuose.
19. Come è noto, l’art. 81 c.p. sanziona con la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Si tratta di un istituto ispirato, con ogni evidenza, al principio del favor rei e che si risolve nella concessione, allorché ne ricorrano i presupposti, di un calcolo della pena complessiva più favorevole di quello derivante dal cumulo materiale delle singole pene in astratto irrogabili.
Questa Corte condivide l’orientamento secondo cui la disciplina del reato continuato, benché non richiamata dal Codice di giustizia sportiva, sia pacificamente applicabile anche al contenzioso che si svolge dinanzi alle corti sportive (in tal senso, ex multis, CFA, Sez. I., n. 42/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 39/2025-2026).
Ciò nondimeno, non ne esclude l’idoneità – già sul piano astratto – a dirimere la vertenza che occupa.
Nel caso di specie ad essere controversa è la misura della sanzione da irrogare come conseguenza del mancato ( rectius: tardivo) adempimento di tre distinte obbligazioni pecuniarie, ognuna delle quali trova in uno dei tre lodi dei quali si discute la propria fonte, autonoma e indipendente. In vero, i tre lodi:
i) indicano ognuno come dovute somme diverse, sia per la natura giuridica che per l’importo;
ii) costituiscono un obbligo di pagamento in favore di propri e diversi creditori;
iii) si differenziano finanche per la composizione stessa del Collegio che li ha emessi.
Ne deriva che il mancato adempimento, nei termini prescritti dal comma 5 dell’art. 94 ter NOIF (“30 giorni dalla comunicazione della decisione”), non può che dar luogo all’irrogazione della sanzione prevista dal comma 6 dell’art. 31 CGS (“almeno un punto di penalizzazione in classifica per ogni lodo rimasto inadempiuto”) per ciascuno dei tre lodi oggetto di segnalazione prima, e deferimento poi.
20. A conclusioni diverse, dopotutto, non si perverrebbe nemmeno là dove, quantomeno in astratto, si ritenesse di poter far applicazione, in ipotesi come quella che qui occupano, dell’istituto della continuazione del reato.
L’istituto della continuazione, di fatti, “presuppone la sussistenza di un elemento costitutivo di base e imprescindibile, costituito dall’esecuzione di un ‘medesimo disegno criminoso’ che colleghi le varie condotte comportanti la pluralità delle violazioni” (così CFA, SS.UU., n. 39/2025-2026; ma v. anche, tra le tante, CFA, SS.UU., n. 40/2024-2025).
Un elemento, questo, che nel caso qui in esame, sebbene fosse onere della parte che invoca la continuazione provare, allegandone gli specifici elementi probatori (CFA, Sez. II, n. 39/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 39/2025-2026), non trova adeguate conferme nelle emergenze processuali.
Ma vi è di più.
Questa Corte già in altre occasioni ha precisato che “l’unicità del disegno criminoso attiene al momento psicologico (dolo) che tendenzialmente non può sussistere nelle violazioni colpose nelle quali l’evento non è voluto, ma risulta frutto di negligenza imprudenza o imperizia” (così, ancora e da ultimo, CFA, SS.UU., n. 39/2025-2026). D’altronde, consolidata giurisprudenza penale di legittimità sostiene l’impossibilità di applicare il regime della continuazione ai reati colposi, dal momento che il disegno criminoso può avere ad oggetto soltanto i reati sorretti dalla volontà di commetterli (Cass pen., 8 gennaio 2019, n. 435; Cass. pen., 1 febbraio 2012, n. 6579; Cass. pen., 14 aprile 2010, n. 31388).
Ebbene, nel caso che qui occupa e come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure nella sentenza oggetto di gravame, è la stessa linea difensiva assunta dal sodalizio sportivo a far escludere la riconducibilità dei tre illeciti oggetto di contestazione ad un “medesimo disegno criminoso”.
La Reclamante, infatti, riconduce la tardività nell’adempimento delle obbligazioni pecuniare portate dai tre lodi in atti ad una confusione gestoria nella quale il club sarebbe temporaneamente in corso a causa dell’allontanamento improvviso del suo segretario sportivo. Da qui la difficoltà a gestire i flussi di cassa del sodalizio.
In ragione di tutto quanto innanzi, e come correttamente osservato dalla Procura, manca in atti prova del fatto che i tre inadempimenti ai lodi arbitrali in atti, posti in essere dalla Reclamante, abbiano costituito il frutto esecutivo – deliberatamente perseguito o almeno scientemente previsto – di una macchinazione unitaria.
Pertanto, va rigettato il primo motivo di gravame.
21. Parimenti va rigettato il secondo motivo di gravame.
Questo Collegio, infatti, ritiene corretto l’omesso riconoscimento da parte del Tribunale dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. c, CGS, disposizione che prevede la mitigazione della sanzione per l’incolpato che risulti “aver riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del giudizio”.
A tal riguardo, la Reclamante – anche nel corso della discussione orale – ha ribadito che l’adempimento di quanto disposto con i tre lodi oggetto di giudizio sarebbe avvenuto “spontaneamente e in buona fede”, versando in atti la prova che il club vi avrebbe adempiuto prima ancora che la notizia dell’illecito fosse iscritta nel registro della Procura federale.
Il Collegio, tuttavia, aderisce all’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte federale secondo il quale le sanzioni a carico delle Società che consistono nell’irrogazione di punti negativi (di penalizzazione) per inadempimenti di tipo retributivo e contributivo non possono esorbitare dal limite edittale minimo, che nel caso in esame è per ciascuna infrazione quello di “almeno un punto di penalizzazione” (art. 31 CGS).
Invero, la sanzione della penalizzazione in termini di punti in classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore.
Ed è proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre che essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta, in via di principio, l’insormontabilità dei limiti edittali (in tal senso, da ultimo, CFA, SS.UU., n. 39/2025-2026; ex multis, v. CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 108/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020).
D’altronde, come pure è stato rilevato in un precedente di questa Corte, “la penalizzazione conseguente ad inadempimenti retributivi o contributivi assolve anche al compito di ripristinare la parità di condizioni nella competizione, parità che la condotta della società inadempiente ha comunque e irrimediabilmente alterato in danno delle antagoniste, le quali si sono invece impegnate per onorare le proprie scadenze: il che – trattandosi appunto di ripristinare una par condicio comunque oggettivamente violata dalla società inadempiente – preclude al Giudice di scendere sotto il minimo edittale ritenuto all’uopo congruo dal legislatore federale, anche a fronte di comportamenti sananti ma pur sempre successivi alla originaria violazione” (CFA, SS.UU., n. 39/2025-2026).
A ciò deve aggiungersi che, sempre per giurisprudenza costante richiamata nella stessa decisione qui gravata, il pagamento tardivo non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. c, CGS, non potendo questo, del resto, rappresentare un elemento costitutivo della fattispecie disciplinare e, al contempo, una circostanza attenuante (v. anche CFA, n. 72/2024-2025; CFA, n. 86/2023-2024).
Infatti, stante il carattere del precetto – che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni) – la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (CFA, Sez. I, n. 32/2022-2023).
Né rileva lo status soggettivo dell’incolpato, dal momento che la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto.
Un aspetto, quello dell’inescusabilità del ritardo, che trova ulteriore conferma nel fatto che l’obbligo di effettuare i pagamenti delle somme poste a carico di società o tesserati dai collegi arbitrali sussiste anche in caso di impugnazione del lodo, dal momento che la pendenza del gravame non sospende l’esecutività del lodo medesimo (art. 136, comma 4, CGS); e tanto nemmeno se il lodo è impugnato per nullità (in questo senso, espressamente, Cass. civ., SS.UU., 5 luglio 2013, n. 16884; CFA, Sez. I, n. 86/2023- 2024).
Né può accedersi alla richiesta di conversione della sanzione prevista in ammenda; la sanzione edittale prevista per la violazione accertata è tipica e vincolata nella forma della penalizzazione di punti, sicché non è consentita la sua conversione in ammenda pecuniaria.
In ogni caso, la richiesta di conversione deve ritenersi assorbita dall’applicazione del minimo edittale, che questa Corte non ha il potere di elidere o ridurre per via di una diversa modulazione della specie sanzionatoria.
Alla luce di tutto quanto innanzi, il Collegio ritiene giusto e proporzionato irrogare alla F.C. San Giuliano City S.S.D. a r.l., per la responsabilità accertata in giudizio, la sanzione di 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberta Landi Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
