F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0083/CFA pubblicata il 28 Gennaio 2026 (motivazioni) – società A.S.D. Folgore Calcio Castelvetrano
Decisione/0083/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0094/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Antonio Maria Marzocco - Componente
Davide Ponte - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0094/CFA/2025-2026, proposto dalla società A.S.D. Folgore Calcio Castelvetrano, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale c/o CR Sicilia n. 280TFT 12 del 23.12.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza del 23 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Ponte e udito l’Avv. Gianpaolo Guarnieri per la Procura federale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Procura federale ha deferito innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia:
1. la sig.ra Margherita Mariella Barraco, all’epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D.Folgore Calcio Castelvetrano;
2. la società A.S.D. Folgore Calcio Castelvetrano; per rispondere:
− la sig.ra Margherita Mariella Barraco, all’epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Folgore Calcio Castelvetrano:
della violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere la stessa corrisposto al calciatore sig. Armando Di Martino, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. prot. n. 350-2024/25 del 5.6.2025, comunicato alla società A.S.D. Folgore Calcio Castelvetrano a mezzo pec del 10.6.2025;
− la società A.S.D. Folgore Calcio Castelvetrano a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Margherita Mariella Barraco così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
Fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 23 gennaio 2026, per i deferiti nessuno è comparso, né sono pervenute memorie difensive nei termini di rito.
Il Tribunale federale territoriale Sicilia, con la decisione resa con C.U. n. 280/TFT 12 del 23 dicembre 2025, proc. n. 19/B, ha ritenuto provata la violazione.
In particolare, secondo il giudice di primo grado, la Sig.ra Barraco ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore del calciatore sig. Armando Di Martino della somma di € 1.254.31, oltre spese e interessi, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio arbitrale L.N.D. con lodo prot. n. 350-24/25 del 5.6.2025, comunicato alla società con PEC del 10.6.2025.
Ha irrogato, quindi, l'ammenda di € 600,00 e punti uno di penalizzazione, da scontarsi nella S.S. 2025/2026, a carico della A.S.D. Folgore Calcio Castelvetrano e l’inibizione per mesi sei a carico della Sig.ra Barraco Margherita Mariella.
La A.S.D. Folgore Calcio ha impugnato il “provvedimento del proc. n. 19/B del Comunicato ufficiale n. 280 TFT 12 del 23.12.2025”.
Nel reclamo, la reclamante assume di avere adempiuto al pagamento nei termini, allegando ricevuta del bonifico effettuato.
La Procura federale si costituiva in sede di udienza e, dopo aver formulato una serie di eccezioni preliminari, richiamava la dichiarazione del legale del calciatore predetto attestante la mancata ricezione della somma dovuta in base al lodo, comprese le spese legali.
All’esito dell’udienza telematica del 23 gennaio 2026, la causa è passata in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In primo luogo, occorre rilevare che le deduzioni formulate dalla Procura federale in sede di udienza – che ampliano il thema decidendum - non sono ammissibili.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte federale, non è preclusa la mera costituzione in giudizio della parte che intende meramente difendersi dalle richieste della parte reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale potranno, peraltro, essere svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che in alcun modo possa ampliarsi la materia del contendere (CFA, Sez. I, n. 49/20212022; CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 37/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 63/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 109/20232024; CFA, Sez. I, n. 18/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 36/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025 ; CFA, Sez. I, n. 61/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 108/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 23/2025-2026).
2. In ogni caso, il reclamo in esame va respinto, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di questa Corte.
2.1 In primo luogo, occorre osservare che il reclamo non risulta comunicato alla Procura federale laddove – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - è inammissibile il reclamo ove comunicato al solo organo che ha deciso, omettendo di comunicarlo alla Procura federale (CAF, n. 18/2004-2005; CAF, n. 22/2004-2005; CAF, n. 40/2004-2005; CAF, n. 51/2006-2007; CGF, Sez. III, n. 191/2009-2010; CGF, Sez. I, n. 227/2008-2009; CGF, Sez. III, n. 275/2008-2009; CGF, Sez. III, n. 32/2018-2019; CFA, Sez. IV, n. 19/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 61/2019-2020) (CFA, SS.UU. n. 118/2023).
2.2 In sede d’appello, la reclamante ha prodotto un documento dal quale si desumerebbe l’avvenuto pagamento nei termini previsti.
Anche da prescindere dalla considerazione di cui sub. 2.1, occorre rilevare che – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - non è consentita una nuova produzione documentale alla parte che, nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa.
E’ stato al riguardo considerato che il procedimento che si instaura innanzi al giudice di secondo grado, a seguito di reclamo di una delle parti, ha natura tendenziale di revisio prioris instantiae; pertanto, la disposizione di cui all’art. 101 del Codice di giustizia sportiva, secondo cui “Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso”, non è suscettibile di applicazione analogica e va intesa in senso restrittivo. La stessa deve essere interpretata nel senso che non è consentita una nuova produzione documentale alla parte che, come nel caso di specie, nelle precedenti fasi di giudizio non si sia affatto difesa e che, di conseguenza, tenti di rimediare alla propria inerzia processuale dando prova, per la prima volta in appello, dell’insussistenza del presupposto per l’irrogazione delle sanzioni (CFA, Sez. I, n. 62/20192020; CFA, SS.UU., n. 115/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 17/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 90/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 55/20232024).
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Davide Ponte Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
