F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0085/CFA pubblicata il 2 Febbraio 2026 (motivazioni) – PF / sig. Nicola Rago

Decisione/0085/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0095/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Roberta Landi - Componente I

da Raiola - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 95/CFA/2025-2026, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0125/TFNSD-2025-2026, depositata il 22 dicembre 2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza, tenutasi in videoconferenza, in data 22 gennaio 2026, il Presidente Ida Raiola e udito l’Avv. Giulia Conti per il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto prot. 13150/148pf25-26/GC/PG/ep del 17 novembre 2025, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto deferivano innanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare il sig. Nicola Rago, all’epoca dei fatti segretario del CRA Basilicata e componente dell’organo tecnico regionale, per rispondere della violazione dell’art. 42, comma 1 e comma 3, lett. b) e c), del Regolamento AIA, anche in riferimento agli artt. 5, commi 1 e 2, e 6.1, punti 1 e 4, del Codice etico AIA, in relazione all’invio, in data 13 luglio 2024, mediante il servizio di messaggistica WhatsApp, all’utenza telefonica dell’arbitro effettivo sig. Antonio Ramunno, messaggi del seguente contenuto: “Buongiornoooo caro”, “Io ho un pallino fisso”, “Quello di vederti al nazionale…”, “Beh mai come quest’anno farò di tutto x avverare questo sogno.”

1.1. Con decisione n. 0125/TFNSD-2025-2026, il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare proscioglieva il sig. Nicola Rago.

Con atto notificato via pec in data 29 dicembre 2025, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto proponevano reclamo avverso detta decisione, articolando le seguenti doglianze: 1. Insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia; 2. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione nell’omessa ed erronea valutazione delle risultanze probatorie acquisite agli atti del procedimento.

1.2. La parte reclamata non si costituiva.

1.3. All’udienza del giorno 22 gennaio 2026, tenutasi con la modalità della videoconferenza, la Procura federale insisteva nelle conclusioni di cui al reclamo.

1.4. All’esito della discussione, il reclamo passava in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il reclamo è in parte fondato e va accolto nei sensi che vanno ad illustrarsi.

2.1. Il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto hanno gravato la decisione assunta dal Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare (d’ora in poi, anche TFN – SD), lamentando:  con il primo motivo di reclamo, che detta pronuncia avrebbe errato nel ritenere necessaria, ai fini della sanzionabilità della condotta, una concreta idoneità lesiva o un pericolo concreto, in quanto l’art. 42 del Regolamento AIA mirerebbe a preservare anche la mera percezione di imparzialità, sicché i messaggi inviati dal Sig. Rago al sig. Ramunno avrebbero compromesso il bene protetto e integrato la violazione disciplinare contestata; con il secondo motivo di reclamo, che il TFN-SD avrebbe erroneamente qualificato il messaggio come mero incoraggiamento, mentre esso avrebbe dovuto essere riconosciuto come elemento sintomatico dell’intento di favorire il sig. Ramunno, in modo da consentire, per via presuntiva, di ritenere integrata la violazione dei doveri di terzietà e imparzialità e, comunque, la compromissione dell’immagine dell’associazione arbitrale.

2.2. La Corte osserva, in via preliminare, che la condotta tenuta in data 13 luglio 2024 dal sig. Nicola Rago nei confronti dell’arbitro effettivo Antonio Ramunno, posta a base della incolpazione di cui al deferimento, è incontestata sul piano fattuale, cosicché il solo profilo sul quale questa Corte federale è chiamata a decidere concerne solo il possibile rilievo disciplinare di essa.

2.2.1.Questo rilievo è stato, appunto, escluso dal giudice di prime cure, avendo il TFN – SD ritenuto che essa, per il fatto di non essere stata seguita in concreto da atti e comportamenti finalizzati a favorire la promozione dell’arbitro effettivo sig. Antonio Ramunno all’organo tecnico nazionale, sarebbe stata priva di attitudine offensiva del bene giuridico protetto dalle norme dell’ordinamento sportivo e, quindi, non avrebbe integrato una fattispecie violativa dei doveri facenti capo agli associati dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) e, in particolare, di quelli enunciati dall’art. 42, comma 1 e comma 3, lett. b) e c), del Regolamento AIA, anche con riguardo agli artt. 5, commi 1 e 2, e 6.1, punti 1 e 4, del Codice etico AIA.

2.2.2. Il TFN – SD ha escluso la rilevanza disciplinare del fatto sulla base di diverse argomentazioni, delle quali si riportano di seguito i passaggi salienti: “Sebbene, quindi, in linea generale, la situazione in cui un componente di un organo collegiale invii messaggi a un associato possa, in astratto, assumere rilevanza ai sensi dell’art. 42 del Regolamento AIA, nel caso concreto – tenuto conto delle specifiche tempistiche e modalità della condotta - la mera presenza di una manifestazione di una aspirazione, in assenza di ulteriori elementi concreti, non appare sufficiente a fondare una responsabilità disciplinare. Nel caso in esame, le espressioni contenute nei messaggi, in assenza di evidenze specifiche di agevolazione – quali, ad esempio, interventi sulle osservazioni, pressioni sugli organi tecnici o sui componenti tecnici, designazioni anomale o scambi sistematici di favori – non superano a parere del Collegio la soglia della sanzionabilità disciplinare, essendo necessario distinguere tra comportamenti imprudenti o inopportuni, che possono eventualmente rilevare sul piano associativo, e condotte disciplinarmente rilevanti, le quali richiedono almeno una concreta idoneità a incidere sui meccanismi valutativi, oppure la presenza di un serio e oggettivo pericolo per l’imparzialità dell’organo. È orientamento consolidato degli organi di giustizia sportiva, cui il Collegio ritiene di uniformarsi, quello per cui affinché si possa configurare un illecito disciplinare sia necessario che gli atti posti in essere siano idonei a compromettere il bene protetto dalla norma e presentino un “minimo di concretezza”, superando così sia la fase della mera ideazione sia quella preparatoria, traducendosi in comportamenti apprezzabili, concreti ed efficaci rispetto al fine perseguito (cfr. CFA, SS.UU., n.19/2020-2021, TFN, n. 99/2024-2025). […] Nella fattispecie in esame, alla luce degli approfonditi accertamenti istruttori compiuti e ampiamente illustrati nella presente motivazione, non si ravvisa la sussistenza di una condotta oggettivamente idonea a porre in pericolo i valori protetti dalla norma disciplinare, quali l’immagine di imparzialità e terzietà della categoria arbitrale. Si tratta, infatti, di un episodio isolato, maturato in un contesto di rapporti amicali e privo di qualsivoglia seguito concreto o operativo, tale da escludere ogni incidenza negativa sull’assetto valoriale dell’Associazione”.

2.3. La Corte federale dissente dalle appena riportate valutazioni del primo giudice, le quali in concreto hanno l’effetto di dequotare il contenuto dei doveri che fanno capo ai soggetti dell’ordinamento sportivo, laddove, invece, l’orientamento consolidato di questa Corte, formatosi con particolare riguardo alla precettività dei canoni comportamentali dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi, anche CGS), ha più volte sottolineato la particolare intensità di detti doveri, rimarcando che le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione ad esso dei soggetti che ne fanno parte, consentono di dare un maggior e peculiare rilievo ai profili valoriali enunciati, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte (cfr., ex multis, CFA, Sez. I, n. 60/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 49/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 70/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 74/2021-2022).

2.4. Ciò posto, nel caso di specie, la Corte è dell’avviso che, sia dal tenore complessivo dei messaggi che dall’esame del contenuto di alcuni singoli messaggi facenti parte della sequenza inviata mediante il programma di messaggistica WhatsApp, nell’occasione, all’arbitro sig. Antonio Ramunno da parte del sig. Nicola Rago, emerga una condotta del tutto inappropriata e inopportuna, che, se pure non si è tradotta in concreto in comportamenti finalizzati a favorire il predetto arbitro Ramunno (il quale ha conseguito per meriti propri la promozione al livello nazionale), ha incrinato in maniera significativa l’immagine di imparzialità di un componente dell’organo tecnico, facendolo percepire come predisposto – per averne l’astratta possibilità in ragione del ruolo rivestito - a porre in essere quegli atti e quei comportamenti, con l’effetto di minare il valore della lealtà sportiva prescritto dall’art.42, comma 1, del Regolamento AIA, che può essere assicurata solo da una corretta osservanza dei principi di terzietà, imparzialità, indipendenza di giudizio e del dovere di comportarsi, in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.

2.4.1. Espressioni come “io ho un pallino fisso”, “mai come quest’anno farò di tutto” sono sintomatiche, ad avviso della Corte, di un habitus mentale e di una indole a tenere condotte che possano favorire l’uno o l’altro dei soggetti sottoposti a valutazione dell’organo tecnico e ciò a prescindere dal fatto che poi vi sia stata effettivamente una condotta in quel senso orientata.

Si vuol dire, in sostanza, che - in un contesto come quello dell’ordinamento sportivo in cui, in ragione della libera adesione dei soggetti e della natura delle attività che vi fanno capo, vi è un marcato innalzamento del livello di esigibilità delle condotte improntate ai diversi canoni di correttezza comportamentale enunciati da plurime disposizioni - il solo fatto di apparire non imparziale, in ragione di una propria inequivoca condotta o della formulazione di espressioni inappropriate, integra un comportamento rilevante sul piano disciplinare perché offensiva del valore stesso dell’imparzialità, risolvendosi in un vulnus ai requisiti di affidabilità e credibilità che, nel caso di specie, il sistema di valutazione degli arbitri deve necessariamente avere affinché il bene della “genuinità del risultato sportivo” - irrinunciabile nello svolgimento dell’attività sportiva e indissolubilmente legato alla professionalità e alla correttezza dell’organismo arbitrale - sia assicurato.

2.4.2. Questa Corte federale ha più volte affermato che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (CFA, SS.UU., n. 69/20232024).

2.4.3. Dal rilievo istituzionale della figura arbitrale consegue certamente che l’ordinamento federale non può in alcun modo tollerare in nessuna sede fenomeni di comportamenti irriguardosi (o peggio, violenti) in danno degli ufficiali di gara, comportamenti che devono perciò essere valutati in sede disciplinare con la massima severità. E tuttavia, sinallagmaticamente, proprio l’importanza che la figura arbitrale riveste ai fini della salvaguardia dei valori di correttezza agonistica che devono improntare la comunità federale, impone agli appartenenti alla categoria un comportamento sempre improntato a canoni di rispetto delle regole deontologiche particolarmente rigorosi (CFA, Sez. I, n. 75/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 76/2023-2024).

2.4.4. Orbene, la prospettiva accolta dal primo giudice, nel richiedere, ai fini della sanzionabilità, un “seguito concreto o operativo” ovvero un “serio e oggettivo pericolo” per l’imparzialità dell’organo, finisce per comprimere indebitamente la portata precettiva dell’art. 42 del Regolamento AIA.

2.4.5. Tale disposizione, infatti, non si limita a reprimere ex post interferenze effettive sui meccanismi valutativi. Essa presidia in via preventiva il bene della credibilità dell’istituzione arbitrale e, per quanto qui rileva, la necessaria affidabilità dell’organo tecnico e dei suoi componenti.

2.4.6. Il comma 1 dell’art. 42, nel richiamare i canoni di terzietà, imparzialità, indipendenza di giudizio, trasparenza, correttezza e probità, contiene un precetto che, proprio per la funzione istituzionale dell’arbitro e degli organi tecnici, non può essere degradato a mera clausola programmatica.

2.4.7. La ratio è quella di assicurare che la decisione tecnica e il sistema di valutazione siano non solo effettivamente immuni da interferenze, ma anche tali da non prestarsi, sul piano esterno, a ragionevoli dubbi di parzialità o di vicinanza indebita tra valutatore e valutato.

2.4.8. In questo senso, il richiamo all’imparzialità va inteso anche nella dimensione dell’apparenza. Chi riveste funzioni tecniche e valutative, per la natura stessa del ruolo, è tenuto a custodire non soltanto la propria imparzialità sostanziale, ma altresì l’immagine di imparzialità che l’ordinamento arbitrale pretende e che costituisce il presupposto dell’affidamento dell’intera comunità sportiva.

2.4.9. Non a caso, la giurisprudenza federale ha più volte evidenziato che il canone dell’“apparire” evoca – anche nell’ordinamento sportivo - un dovere particolarmente rigoroso, assimilabile, per intensità e funzione, a quello che connota chi è chiamato a svolgere una funzione giudicante, sia pure in ambito sportivo.

2.4.10. Ciò vale a maggior ragione quando la condotta proviene da un componente dell’organo tecnico nei confronti di un arbitro effettivo sottoposto, per definizione, al sistema di osservazione, valutazione e progressione.

2.4.11. In tale peculiare rapporto funzionale, la comunicazione personale non è neutra. Essa è, per struttura, idonea a incidere sul bene protetto, perché il vulnus non dipende necessariamente dall’effettivo compimento di atti di favore, bensì dall’idoneità del comportamento a ingenerare, secondo un criterio di normalità e di ragionevolezza, il sospetto di una disponibilità soggettiva a “fare di tutto” per assecondare un esito valutativo.

2.4.12. Proprio questa è la sostanza dell’inopportunità qualificata della condotta. Non si tratta, cioè, di una mera imprudenza relazionale. Si tratta di una condotta che, per contesto (ruolo rivestito) e contenuto (espressioni inequivoche e promessa di attivazione), altera l’equilibrio di distanza e neutralità che l’ordinamento impone quale condizione di credibilità del sistema di valutazione.

2.4.13. Il collegamento con il comma 3 dell’art. 42 rende ancor più evidente tale conclusione. La lett. b) impone che i rapporti verbali ed epistolari tra arbitri si svolgano secondo colleganza e, soprattutto, nel rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti.

2.4.14. Nel caso in esame, il contenuto confidenziale e la portata interferente del messaggio, proveniente da chi concorre alla valutazione tecnica, incrinano proprio quel rispetto del ruolo che deve connotare le interlocuzioni tra soggetti inseriti, su piani differenti, nel medesimo sistema.

2.4.15. La lett. c), poi, estende l’obbligo di improntare il comportamento, anche al di fuori dell’attività sportiva in senso stretto e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e comune morale, in funzione di difesa della credibilità e dell’immagine dell’AIA e del ruolo arbitrale.

2.4.16. È dunque la stessa norma a tipizzare un dovere di contegno istituzionale, che opera su un piano di tutela anticipata.

2.4.17 Ne discende che la soglia della rilevanza disciplinare non coincide con la dimostrazione di un intervento concreto sulle valutazioni. Essa si colloca già nella idoneità della condotta a vulnerare il patrimonio fiduciario sotteso al giudizio tecnico, perché l’oggetto di protezione dell’art. 42 è, per sua natura, anche l’affidamento nella terzietà e nell’imparzialità come modo di essere e come modo di apparire.

2.4.18. In conclusione, la condotta contestata integra una violazione disciplinare non per ciò che eventualmente ne è seguito, ma per ciò che, secondo la regola di esperienza propria dell’ordinamento sportivo, essa comunica all’esterno circa la possibile compromissione della neutralità del valutatore. Ed è precisamente questa compromissione, anche solo percepita, a costituire il nucleo della offensività che l’art. 42 intende prevenire e reprimere.

2.5. Alle considerazioni appena svolte deve, altresì, accompagnarsi il rilievo, già svolto in precedenti occasioni da questa Corte, circa la spiccata attitudine della messaggistica WhatsApp all’ulteriore diffusione del messaggio ad un numero indeterminato e indeterminabile di persone, tenuto conto sia del carattere istantaneo della comunicazione sia della impossibilità di escludere a priori che il messaggio non sia poi successivamente diffuso secondo un meccanismo c.d. “a catena” (cfr. CFA, Sez. I, n. 46/2025/2026; CFA, Sez. I, n. 93/2021-2022), con la intuitiva conseguenza che, nel caso di specie, il successivo inoltro della sequenza di messaggi, qui in esame, ad altre persone e, in ipotesi, anche ad una platea ampia - obiettivamente indeterminabile - di soggetti avrebbe potuto aggravare in maniera esponenziale il vulnus all’irrinunciabile valore dell’imparzialità, intesa sia come modo di essere sia come modo di apparire sia, infine, come modo in cui un soggetto viene ad essere percepito nei contesti relazionali.

2.6. Il reclamo va, dunque, accolto e, in riforma della decisione impugnata, va sanzionata la condotta imputata al sig. Nicola Rago, all’epoca dei fatti segretario del C.R.A. Basilicata e componente dell’Organo tecnico volto a valutare le prestazioni degli arbitri associati, così come descritta nell’atto di deferimento.

2.7. Quanto alla misura della sanzione applicabile, la Corte, in ragione della circostanza di fatto per cui a detta condotta non è seguito né corrisposto alcun atto o comportamento diretto a favorire l’arbitro effettivo sig. Antonio Ramunno - il quale ha conseguito, per propri meriti, la promozione alla Commissione Arbitri Nazionale 5 (C.A.N. calcio a 5) - ritiene equo commisurarla in mesi 1 (uno) di sospensione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva (2025/2026).

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Nicola Rago la sanzione della sospensione di mesi 1 (uno).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Ida Raiola                                                               Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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